DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 68 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   relativa   alla   distribuzione
assicurativa. (18G00095) 
(GU n.138 del 16-6-2018)
 
 Vigente al: 1-7-2018  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva  (UE)  2016/97  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20  gennaio  2016,  sulla  distribuzione  assicurativa
(rifusione); 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 ed,
in particolare, l'articolo 5; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Acquisiti i pareri delle  Commissioni  speciali  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera  m-bis),  e'  inserita  la  seguente:  «m-ter)
consulenza:  l'attivita'  consistente  nel  fornire   raccomandazioni
personalizzate  ad  un  cliente,  su  richiesta  dello  stesso  o  su
iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu' contratti  di
assicurazione;»; 
    b) dopo la lettera cc-quater), sono inserite le seguenti: 
      «cc-quinquies) intermediario  assicurativo:  qualsiasi  persona
fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di  assicurazione   o
riassicurazione o da un dipendente  della  stessa  e  diversa  da  un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga  a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa; 
      cc-sexies)  intermediario  riassicurativo:  qualsiasi   persona
fisica o giuridica, diversa  da  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione o da un dipendente di essa,  che  avvii  o  svolga  a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa; 
      cc-septies) intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio:
qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti  di
cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a
titolo oneroso l'attivita' di  distribuzione  assicurativa  a  titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
        1)  l'attivita'  professionale  principale  di  tale  persona
fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa; 
        2)  la  persona  fisica  o  giuridica  distribuisce  soltanto
determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un  bene
o servizio; 
        3) i prodotti assicurativi in questione non coprono  il  ramo
vita o la responsabilita' civile,  a  meno  che  tale  copertura  non
integri  il  bene  o  il  servizio   che   l'intermediario   fornisce
nell'ambito della sua attivita' professionale principale;»; 
    c)  dopo  la  lettera  n),  e'  inserita  la  seguente:  «n.   1)
distributore  di  prodotti  assicurativi:   qualsiasi   intermediario
assicurativo,  intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio   o
impresa di assicurazione;»; 
    d) dopo la lettera l-bis), e'  inserita  la  seguente:  «l-bis.1)
compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro  pagamento,
inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque  altro
vantaggio o  incentivo  finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o
forniti in relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;»; 
    e)  alla  lettera  ggg),  dopo  le  parole:  «o  dell'impresa  di
riassicurazione;»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  con  riferimento
all'intermediazione, se l'intermediario e' una  persona  fisica,  per
Stato  membro  di  origine,  si  intende  lo   Stato   di   residenza
dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo  Stato
membro in cui e' situata la  sede  legale,  o  se  assente,  la  sede
principale, da intendersi come  il  luogo  a  partire  dal  quale  e'
gestita l'attivita' principale;»; 
    f) alla lettera ggg-bis), dopo le  parole:  «o  presta  servizi;»
sono aggiunte le seguenti: « con riferimento  all'intermediazione  si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui
l'intermediario  ha   una   presenza   permanente   o   una   stabile
organizzazione o in cui presta servizi»; 
    g) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente: «iii.1) vendita
a distanza: qualunque modalita' di vendita  che,  senza  la  presenza
fisica e simultanea del distributore e del contraente,  possa  essere
impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi  e
riassicurativi;»; 
    h) dopo  la  lettera  ss),  e'  inserita  la  seguente:  «ss-bis)
prodotto  di  investimento  assicurativo:  un   prodotto   ai   sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  2),  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014. Tale definizione non include: 
      1) i prodotti assicurativi non  vita  elencati  all'allegato  I
della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 
      2)  i  contratti  assicurativi  vita,  qualora  le  prestazioni
previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 
      3)  i  prodotti  pensionistici  che,  ai  sensi   del   diritto
nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito  durante  la  pensione  e  che  consentono
all'investitore di godere di determinati vantaggi; 
      4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o   professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di  applicazione
della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 
      5) i singoli prodotti pensionistici  per  i  quali  il  diritto
nazionale richiede un contributo finanziario del datore di  lavoro  e
nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo'  scegliere  il
fornitore o il prodotto pensionistico;»; 
    i) alla lettera vv), dopo le parole: «l'attivita' assicurativa  o
riassicurativa;»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «con   riferimento
all'intermediazione, per succursale si  intende  una  agenzia  o  una
succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro  di
origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio  gestito  da
personale  dipendente  dell'intermediario  ovvero  da   una   persona
indipendente, ma incaricata ad agire in  modo  permanente  per  conto
dell'intermediario stesso;»; 
    l) dopo la lettera vv-ter) e' inserita la  seguente:  «vv-quater)
supporto durevole: qualsiasi strumento che: 
      1) permetta al contraente di  memorizzare  informazioni  a  lui
personalmente dirette, in modo che siano accessibili  per  la  futura
consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini  cui  sono
destinate le informazioni stesse; e 
      2)  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle  informazioni
memorizzate;». 
  2. Dopo l'articolo 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' inserito il seguente capo: 
  «Capo III-bis - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni  e
procedura di segnalazione 
  Art. 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle  violazioni).
- 1.  Le  imprese  di  assicurazione  o   di   riassicurazione,   gli
intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli  intermediari
assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure  specifiche  per
la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o
fatti che possano costituire  violazioni  delle  norme  disciplinanti
l'attivita' svolta, di cui al presente codice. 
  2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: 
    a) la riservatezza  dei  dati  personali  del  segnalante  e  del
presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole  che
disciplinano le indagini  o  i  procedimenti  avviati  dall'autorita'
amministrativa o giudiziaria in  relazione  ai  fatti  oggetto  della
segnalazione; 
    b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di  cui  al
comma 1 e,  ove  possibile,  di  altre  persone  che  riferiscono  di
violazioni  commesse   all'interno   degli   stessi   almeno   contro
ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; 
    c)  un  canale  specifico,  indipendente  ed  autonomo   per   la
segnalazione. 
  3. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043
del codice civile, la presentazione di una  segnalazione  nell'ambito
della procedura di cui al comma 1 non  costituisce  violazione  degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
  4. La disposizione di cui all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  non  trova  applicazione  avuto
riguardo all'eta' del segnalante, che puo' essere rivelata  solo  con
il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa
del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione,  gli
intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli  intermediari
assicurativi  a  titolo  accessorio  osservano  le  disposizioni   di
attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS. 
  Art. 10-quinquies (Procedura di segnalazione di  violazioni).  - 1.
L'IVASS: 
    a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti  dei  soggetti  di
cui all'articolo 10-quater, comma  1,  riguardanti  violazioni  delle
norme  del  presente  codice,  nonche'  di  disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili; 
    b) stabilisce condizioni, limiti e  procedure  per  la  ricezione
delle segnalazioni; 
    c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove
rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2. Gli atti relativi alle segnalazioni  di  cui  al  comma  1  sono
sottratti all'accesso previsto dagli articoli  22  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». 
  3. Dopo l'articolo 30-novies del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art. 30-decies (Requisiti di Governo e  controllo  del  prodotto
applicabili alle imprese di assicurazione  e  agli  intermediari  che
realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti).  - 1.  Fermi
restando gli obblighi di cui  al  Titolo  IX  e  agli  articoli  185,
185-bis e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che
realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti,  elaborano  e
attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo
e  per  ogni  modifica  significativa  di  un  prodotto  assicurativo
esistente, prima che sia commercializzato o distribuito  ai  clienti,
in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente  articolo  e  alle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 
    2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 e' proporzionato
e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed e'  sottoposto  a
regolare revisione. 
    3. I soggetti  di  cui  al  comma  1  trasmettono  all'IVASS,  su
richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del
prodotto. 
    4. Il processo di approvazione di cui al comma  1  individua  per
ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di  clienti
ai quali il prodotto non  puo'  essere  distribuito,  garantisce  che
tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento
siano stati analizzati e che la strategia di  distribuzione  prevista
sia coerente con il mercato di  riferimento  stesso,  e  adotta  ogni
ragionevole misura per assicurare che il  prodotto  assicurativo  sia
distribuito al mercato di riferimento individuato. 
    5. I soggetti  di  cui  al  comma  1  comprendono  e  riesaminano
regolarmente  i  prodotti   assicurativi   che   commercializzano   o
distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa  incidere
significativamente  sui  rischi  potenziali   per   il   mercato   di
riferimento individuato. Il riesame e' finalizzato a valutare  se  il
prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del  mercato  di
riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere
adeguata. 
    6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono  ai  distributori  di
prodotti assicurativi tutte le informazioni  rilevanti  sul  prodotto
assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il
relativo mercato di riferimento individuato. 
    7. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le  disposizioni  attuative
del  presente  articolo  in  modo  da  garantire   uniformita'   alla
disciplina  applicabile  alla  vendita  dei  prodotti  d'investimento
assicurativo a prescindere dal canale distributivo e  la  coerenza  e
l'efficacia complessiva del sistema  di  vigilanza  sui  prodotti  di
investimento  assicurativi,  ai  sensi  ed  in  coerenza  con  quanto
disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1,  della  legge  25
ottobre 2017, n. 163.»; 
  4. All'articolo 38 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le imprese di  assicurazione  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 114, comma 2-bis, del  Testo  unico  bancario  o  delle
relative  norme  di  attuazione  emanate  dalla  Banca   d'Italia   e
dall'IVASS.». 
  5.  La  rubrica  del  Titolo  IX  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa». 
  6. L'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' sostituito dal seguente: «Art.  106  (Attivita'  di  distribuzione
assicurativa e riassicurativa).  - 1.  L'attivita'  di  distribuzione
assicurativa  e  riassicurativa  consiste   nel   proporre   prodotti
assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e  consulenza
o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione  di  tali
contratti  o  nella  conclusione  di  tali  contratti,  ovvero  nella
collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente  in  caso
di sinistri,  dei  contratti  stipulati.  Rientra  nell'attivita'  di
distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito  internet  o
altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o piu' contratti di
assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla  base  di  criteri
eventualmente scelti dal cliente, in termini di  premi  ed  eventuali
sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se  il
cliente e' in grado di concludere direttamente  o  indirettamente  lo
stesso. ». 
  7. L'articolo 107 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' sostituito dai seguenti: «Art. 107 (Ambito di applicazione).  - 1.
Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese
di assicurazione e V e VI  per  le  imprese  di  riassicurazione,  le
disposizioni  del  presente  Titolo  disciplinano  le  condizioni  di
accesso ed esercizio dell'attivita' di distribuzione  assicurativa  e
riassicurativa  nel  territorio   della   Repubblica,   ivi   inclusa
l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo
oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza  o  sede
legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento  o
di libera prestazione  di  servizi  nel  territorio  di  altri  Stati
membri,  nonche'  l'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   e
riassicurativa connessa con rischi e  impegni  situati  al  di  fuori
dell'Unione europea, quando e' svolta da intermediari  registrati  in
Italia. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  disciplinano  altresi'
l'attivita' di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio,
e riassicurativa  da  parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  con
residenza  o  sede  legale  nel  territorio  di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica. 
  3.  Non  configurano  attivita'  di  distribuzione  assicurativa  o
riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attivita': 
    a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente
nel contesto di  un'altra  attivita'  professionale,  sempre  che  il
fornitore non intraprenda ulteriori iniziative  di  assistenza  nella
conclusione o nell'esecuzione di  un  contratto  di  assicurazione  o
riassicurazione e l'obiettivo di tale attivita'  non  sia  quello  di
assistere il  cliente  nella  conclusione  o  nell'esecuzione  di  un
contratto di assicurazione o riassicurazione; 
    b) la gestione di sinistri  per  un'impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione su base professionale o le attivita' di  liquidazione
sinistri e di consulenza in materia di sinistri; 
    c) la  mera  fornitura  di  dati  e  informazioni  su  potenziali
assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a  imprese
di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  se   il   fornitore   non
intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella  conclusione  di
un contratto di assicurazione o riassicurazione; 
    d) la mera fornitura a potenziali assicurati di  informazioni  su
prodotti  assicurativi  o   riassicurativi,   su   un   intermediario
assicurativo o  riassicurativo,  su  un'impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative
di assistenza nella conclusione del contratto. 
  4. E' esclusa dalla disciplina del presente Titolo  l'attivita'  di
distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi  a
titolo  accessorio,  laddove  siano  soddisfatte  congiuntamente   le
seguenti condizioni: 
    a) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio  e  ne
copre: 
      1) i rischi  di  perdita,  deterioramento,  danneggiamento  del
prodotto  fornito  o  il  mancato  uso  del  servizio  prestato   dal
fornitore; o 
      2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e  altri  rischi
connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore; 
    b) l'importo del premio versato per  il  contratto  assicurativo,
calcolato proporzionalmente su base annua, non  e'  superiore  a  600
euro; 
    c) in deroga  alla  lettera  b)  ,  qualora  l'assicurazione  sia
complementare rispetto a un servizio di cui  alla  lettera  a)  e  la
durata di tale servizio sia pari o inferiore a  tre  mesi,  l'importo
del premio versato per persona non e' superiore a 200 euro. 
  5. Nell'esercizio dell'attivita'  di  distribuzione  attraverso  un
intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato,  di  cui  al
comma 4, l'impresa di assicurazione  o  l'intermediario  assicurativo
che se ne avvale garantisce che: 
    a) prima della conclusione del contratto,  il  contraente  riceva
informazioni  riguardanti  rispettivamente  gli   elementi   di   cui
all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c),  se  agisce  su  incarico
dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se
agisce su incarico di altro intermediario; 
    b)   siano   predisposti   rapporti   contrattuali   adeguati   e
proporzionati  al  fine  di  assicurare  la  conformita'  con  quanto
previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto  delle
richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto; 
    c)  prima  della  conclusione  del  contratto,  sia  fornita   al
contraente  la  documentazione  informativa  relativa   al   prodotto
assicurativo di cui all'articolo 185. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione
finanziaria, le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma  2,
lettera  d),  sono   sottoposte,   limitatamente   all'attivita'   di
distribuzione  assicurativa,  alla  vigilanza  dell'IVASS,   che   la
esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma  1,  anche
per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle  regole  di
comportamento di cui al Capo III, informando e  collaborando  con  le
altre autorita' interessate. 
  7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti
assicurativi  commercializzati,  distribuiti  o  venduti,  a   titolo
accessorio, nel o dal territorio della Repubblica. 
  Art. 107-bis (Soggetti abilitati all'esercizio della  distribuzione
assicurativa o riassicurativa).  - 1.  L'attivita'  di  distribuzione
assicurativa o riassicurativa puo'  essere  esercitata  dai  seguenti
soggetti: 
    a)  imprese  di   assicurazione   o   riassicurazione,   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettere t) e  cc),  e  relativi  dipendenti,
laddove esercitino direttamente tale attivita'; 
    b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del  registro
di cui al comma 2 dell'articolo 109; 
    c)  intermediari  assicurativi  a  titolo  accessorio,   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti  alla  sezione
f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109; 
    d)  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  e
riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato  membro  e
abilitati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione  in  regime
di libera prestazione dei servizi o di  stabilimento  nel  territorio
della   Repubblica   ai   sensi   degli   articoli    116-quater    e
116-quinquies.». 
  8. La rubrica del  Capo  II  del  Titolo  IX  e'  sostituita  dalla
seguente: «Disposizioni generali in materia di distribuzione». 
  9. All'articolo 108 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Attivita'  di
distribuzione»; 
    b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'attivita'  di
distribuzione assicurativa o riassicurativa e' riservata alle imprese
di cui  all'articolo  107-bis,  comma  1,  lettera  a),  ai  relativi
dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi,  anche  a  titolo
accessorio,  e  riassicurativi,  iscritti   nel   registro   di   cui
all'articolo  109.  Il  registro  indica  gli  Sati  membri  in   cui
l'intermediario  assicurativo,   anche   a   titolo   accessorio,   o
riassicurativo opera in regime di libero  stabilimento  o  di  libera
prestazione dei servizi.»; 
    c) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Fatta  salva
l'ipotesi  in  cui  l'attivita'  di  distribuzione   assicurativa   e
riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente  da
imprese  e  relativi  dipendenti,  tale  attivita'  non  puo'  essere
esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in  caso
di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.»; 
    d) al comma 3, dopo le parole: «intermediari  assicurativi»  sono
inserite le seguenti: «, anche  a  titolo  accessorio,»  e,  dopo  le
parole «articolo 116», le parole «, comma 2» sono soppresse; 
    e) al comma 4, dopo le parole: «intermediario  di  assicurazione»
sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,». 
  10. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art. 108-bis (Organismo per la registrazione degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi). 1.  -  E'
istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2, e per  lo  svolgimento  degli  adempimenti
relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis,  e  alle
sezioni I e II del Titolo IX, Capo II.  Con  decreto  del  Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico,   e'   disciplinata    l'organizzazione    dell'Organismo.
L'Organismo  promuove  altresi'  la  diffusione   dei   principi   di
correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di  cui
all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento  disciplina,
nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalita': 
      a) l'istituzione dell'Organismo avente  personalita'  giuridica
di diritto privato, dotato di autonomia statutaria,  organizzativa  e
finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui  sono  trasferite
funzioni e  competenze  in  materia  di  tenuta  del  registro  degli
intermediari assicurativi e riassicurativi; 
      b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo  nel
rispetto dei principi di imparzialita' e terzieta'; 
      c)  il  passaggio  all'Organismo  di  funzioni   e   competenze
attribuite in via transitoria all'IVASS; 
      d) le modalita' attraverso  le  quali  l'Organismo  riscuote  e
gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro
di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui
al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   ai   sensi
dell'articolo 336 del medesimo Codice; 
      e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui  alla  lettera
a). 
    2. L'Organismo e' sottoposto al  controllo  dell'IVASS  che,  con
regolamento, disciplina le  modalita'  di  esercizio  del  controllo,
inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalita'
improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita'  dell'azione
di controllo, con la  finalita'  di  verificare  l'adeguatezza  delle
procedure interne adottate e  l'efficacia  dell'attivita'  svolta  in
relazione alle funzioni affidate. 
    3. L'Organismo e' finanziato mediante una quota del contributo di
vigilanza sugli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  di
cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  versato  all'IVASS  e
successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e
le modalita' individuate dal regolamento di cui al comma 1. 
    4. L'IVASS, con regolamento,  stabilisce  le  modalita'  con  cui
l'Organismo  esercita  la   propria   attivita'   e   le   forme   di
collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui
al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli
intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente  l'esigenza
di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti  iscritti
in altri albi o registri.». 
  11. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Registro  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «intermediari  assicurativi»  sono
inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,»; 
    c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  «1-bis.  L'impresa
che opera in qualita' di distributore, individua la  persona  fisica,
nell'ambito  della  dirigenza,   responsabile   della   distribuzione
assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo  all'IVASS.
Tale soggetto possiede  adeguati  requisiti  di  professionalita'  ed
onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento. 
    1-ter. Il registro  e'  agevolmente  accessibile  e  consente  la
registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS
con regolamento di cui al comma 1.»; 
    d) al comma  2,  lettera  d),  le  parole:  «articolo  107»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 106 e 114-septies»  e,  dopo  la
lettera  e),  e'  inserita  la   seguente:   «f)   gli   intermediari
assicurativi a titolo  accessorio,  come  definiti  dall'articolo  1,
comma 1, lettera cc-septies).»; 
    e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per  i  siti
internet mediante i quali e' possibile l'esercizio dell'attivita'  di
distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria
l'iscrizione al registro del titolare del dominio.»; 
    f) al comma 3 le parole: «all'IVASS  a  pena  di  radiazione  dal
registro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'Organismo  per  la
registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo
accessorio, e riassicurativi» e al comma  4  la  parola:  «IVASS»  e'
sostituita dalle seguenti:  «Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi»; 
    g) dopo il comma 4,  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis.  Nella
domanda di iscrizione al registro l'intermediario che  si  avvale  di
soggetti iscritti alla sezione  del  registro  di  cui  al  comma  2,
lettera e), per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi
del comma 4, attesta di  avere  accertato  in  capo  agli  stessi  il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle  relative
disposizioni di attuazione ai fini della registrazione,  ivi  incluso
quanto previsto dalla  lettera  c)  del  comma  4-sexies,  e  di  una
formazione conforme a quanto  stabilito  dall'articolo  111  e  dalle
relative disposizioni di attuazione. 
    4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa  che  si
avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma  2,  lettera
c) per l'esercizio della distribuzione, secondo  quanto  previsto  ai
sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi  il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle  relative
disposizioni di attuazione ai fini della registrazione,  ivi  incluso
quanto previsto dalla  lettera  c)  del  comma  4-sexies,  e  di  una
formazione conforme a quanto  stabilito  dall'articolo  111  e  dalle
relative disposizioni di attuazione. 
    4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP,  secondo  le
istruzioni da questa impartite, le  informazioni  rilevanti  ai  fini
dell'alimentazione del  registro  unico  europeo  degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di  cui  al
paragrafo  4,  dell'articolo  3  della  direttiva  2016/97   e   puo'
richiedere la modifica dei dati in esso riportati. 
    4-quinquies. Le domande presentate, ai fini  dell'iscrizione  nel
registro di cui al comma 2, sono esaminate nel  termine  fissato  dal
regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non  oltre  90  giorni
dalla data di presentazione dell'istanza.  L'avvenuta  iscrizione  e'
comunicata  ai  soggetti  interessati  nelle  forme  indicate   dalle
disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS. 
    4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di  cui
al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi  secondo  le  modalita'  individuate  nelle   relative
disposizioni di attuazione di cui al comma 1: 
      a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone  fisiche  o
giuridiche, che detengono una  partecipazione  superiore  al  10  per
cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione; 
      b) i nominativi delle persone  che  hanno  stretti  legami  con
l'intermediario; 
      c) indicazioni da cui  si  evinca  che  tali  partecipazioni  o
stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da
parte dell'IVASS. 
    4-septies. Ogni  modifica  alle  informazioni  di  cui  al  comma
4-sexies e' tempestivamente comunicata. 
    4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma
2,  non  puo'  essere  consentita  se  le  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono  soggette
una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali  l'intermediario
ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali
disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative,  siano  di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»; 
    h) al comma 5, la parola: «IVASS» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Organismo per  la  registrazione  degli  intermediari  assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi». 
  12. Dopo l'articolo 109 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: «Art.  109-bis  (Regime  applicabile
agli  intermediari  assicurativi  a   titolo   accessorio).   -    1.
L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione
del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera  f),  agisce
su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. Laddove  sia  una
persona fisica e' tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo
110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi  in  cui  sia  una  persona  giuridica
rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3. 
    2. Ai fini dell'iscrizione nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  f),  l'intermediario  di  cui  al
comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto  conto  della
natura dei prodotti  distribuiti,  adeguate  cognizioni  e  capacita'
professionali individuate ed accertate secondo le modalita'  definite
con regolamento adottato  dall'IVASS,  con  il  quale  sono  altresi'
disciplinate le relative modalita' di registrazione. 
    3. L'intermediario assicurativo a titolo  accessorio  di  cui  al
comma 1 si dota  di  presidi  di  separazione  patrimoniale  conformi
all'articolo  117.  L'adempimento   delle   obbligazioni   pecuniarie
effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo  accessorio
e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. 
    4. Si applicano altresi' le disposizioni  di  cui  agli  articoli
109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5  e  6,
nonche' degli articoli 111, comma 5 e  113,  comma  2,  agli  addetti
all'attivita'  di  intermediazione  nei   locali   dell'intermediario
assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari
sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a  quanto
previsto dall'articolo 116 e seguenti.». 
    5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono
su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni  del  registro
previste all'articolo 109,  comma  2,  lettere  a),  b)  o  d),  sono
soggetti  alle  norme  applicabili  agli  addetti  all'attivita'   di
intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2,
lettera e) del citato articolo 109. 
    6. L'IVASS con regolamento disciplina  le  modalita'  applicative
del presente articolo.». 
  13. All'articolo 110 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c),  le  parole:  «,  salvo  che  non  sia
intervenuta la riabilitazione» sono soppresse; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dai  seguenti:  «2.   Ai   fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui  all'articolo  109,
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica  deve  inoltre  possedere
adeguate  cognizioni  e   capacita'   professionali   sulle   materie
individuate dall'IVASS con regolamento, che sono  accertate,  tramite
una prova  di  idoneita',  consistente  in  un  esame  su  tali  aree
tematiche.L'IVASS,  con  regolamento,  detta  anche  disposizioni  di
dettaglio in  merito  ai  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro,
determinando  altresi'  le  modalita'  di  svolgimento  della   prova
valutativa.»; 
    c) il comma 3  e'  sostituito  dai  seguenti:  «3.  Salvo  quanto
previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3,  la
persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di
cui all'articolo 109,  comma  2,  lettere  a)  o  b),  deve  altresi'
stipulare una polizza di assicurazione della  responsabilita'  civile
per l'attivita' svolta  in  forza  dell'iscrizione  al  registro  con
massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun
sinistro e di  un  milione  e  ottocentocinquantamila  euro  all'anno
globalmente per tutti i  sinistri,  valida  in  tutto  il  territorio
dell'Unione europea, per  danni  arrecati  da  negligenze  ed  errori
professionali propri ovvero da negligenze,  errori  professionali  ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del  cui
operato deve rispondere a norma di legge. 
  3-bis. Gli importi di cui  al  comma  3  sono  aggiornati  mediante
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili  per  tener
conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al  consumo  pubblicato
da Eurostat.». 
  14. All'articolo 111 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Requisiti
particolari   per   l'iscrizione   dei   produttori   diretti,    dei
collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  possesso  dei
requisiti di onorabilita'  di  cui  all'articolo  110,  comma  1,  e'
richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti
nell'attivita' di distribuzione,  per  i  produttori  diretti  ed  e'
accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano.»; 
    c) al comma 2, dopo le parole:  «Le  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «che operano come distributori e le  imprese»,  e  dopo  le
parole: «formazione adeguata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti
di cui al comma 1»; 
    d)  al  comma  4,   dopo   le   parole:   «o   dell'intermediario
assicurativo» sono aggiunte le seguenti: «per conto  dei  quali  tali
soggetti operano»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dai  seguenti:  «5.  Le  disposizioni
previste  nei  commi  3  e  4  si  applicano  altresi'  ai   soggetti
direttamente  coinvolti  nell'attivita'  di  distribuzione,   inclusa
quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del
registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b),  d),  e)
ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. 
  5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita'  applicative
del presente articolo.». 
  15. All'articolo 112 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e 3, le parole: «attivita' di intermediazione» sono
sostituite dalle seguenti: «attivita' di distribuzione»; 
    b) al comma  4,  la  parola:  «mediazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «distribuzione»; dopo le parole: «persone fisiche  diverse»
sono inserite le seguenti: «iscritte alla medesima sezione»; 
    c) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  E'  altresi'
necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3
e  4,  in  capo  alle  persone  fisiche  addette   all'attivita'   di
intermediazione della societa' di cui alla sezione e) del registro di
cui all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa  l'iscrizione
nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,  lettera
e),  per  la  societa'  che  operi,  direttamente  o  indirettamente,
attraverso altra societa'.»; 
    d) dopo il comma 5, e' aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Ai  fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera  d),  la  societa'  fornisce  indicazione  dei  dati
identificativi della persona fisica responsabile,  nell'ambito  della
dirigenza, della distribuzione assicurativa.». 
  16. All'articolo 113 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «L'IVASS  dispone  la»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'Organismo per la registrazione degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  provvede
alla»; 
    b) al comma 1, alla lettera f), le parole: «lettere a) e b)» sono
sosituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»; 
    c) al comma 2, la parola: «IVASS» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Organismo per  la  registrazione  degli  intermediari  assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi»; 
    d) al comma 3  la  parola:  «disciplinare»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sanzionatorio». 
  17. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art.   114-bis   (Requisiti   organizzativi   dell'impresa    di
assicurazione  o  riassicurazione,  finalizzati   al   rispetto   dei
requisiti professionali e organizzativi di  cui  agli  articoli  109,
109-bis, 110, 111, 112). - 1. Al fine di garantire  il  rispetto  dei
requisiti professionali e organizzativi di  cui  agli  articoli  109,
109-bis, 110, 111, 112 in  capo  ai  soggetti  identificati  in  tali
disposizioni, le imprese si dotano di politiche e  procedure  interne
soggette  ad  approvazione,  attuazione,  nonche'  a  riesame  almeno
annuale,  individuando  altresi'  una  funzione   che   ne   assicuri
l'adeguata attuazione. 
    2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per
l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto
degli  articoli  109-bis,  110,  111,  112  e   rendono   disponibili
all'IVASS,  su  richiesta,  il  nominativo  del  responsabile   della
funzione di cui al comma 1. 
    3. L'IVASS  con  regolamento  puo'  individuare  disposizioni  di
dettaglio in merito ai  presidi  interni  all'impresa  richiesti  per
l'osservanza dei commi 1 e 2.». 
  18. L'articolo 116 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dalle seguenti sezioni: 
  «Sezione  I  -  Intermediari  con  sede  legale  o  residenza   nel
territorio della Repubblica 
    Art. 116  (Attivita'  in  regime  di  stabilimento  e  di  libera
prestazione di servizi). - 1. L'iscrizione consente agli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e  riassicurativi,  indicati
nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2,  lettere
a), b), d) ed f), con residenza o  con  sede  legale  nel  territorio
della Repubblica di operare negli altri Stati membri,  in  regime  di
stabilimento e di libera prestazione di servizi  previo  espletamento
delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter. 
    2. Gli intermediari di cui al comma 1  laddove,  per  l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione  di
servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano  avvalersi
di soggetti iscritti alla sezione del registro  di  cui  all'articolo
109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui
agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale
intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti  l'estensione
dell'operativita'  nello  Stato  membro  nel  quale  intende  operare
l'intermediario che di tale collaborazione si avvale. 
    3.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota,
mediante  annotazione  integrativa   dell'iscrizione   al   registro,
l'indicazione degli altri Stati membri  nei  quali  gli  intermediari
operano in regime di stabilimento o di  liberta'  di  prestazione  di
servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1. 
    Art. 116-bis  (Attivita'  in  regime  di  libera  prestazione  di
servizi in un  altro  Stato  membro).  - 1.  L'intermediario  di  cui
all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima  volta
attivita' in regime di libera prestazione di servizi in  altro  Stato
membro,  trasmette   all'Organismo   per   la   registrazione   degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi le seguenti informazioni: 
    a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la
sede legale e i dati relativi  all'iscrizione  nel  registro  di  cui
all'articolo 109; 
    b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; 
    c)  la  categoria  di  intermediario  alla  quale  appartiene  e,
eventualmente,  il  nome  delle  imprese  di   assicurazione   o   di
riassicurazione che rappresenta, nonche' i  dati  identificativi  dei
soggetti  iscritti  alla  sezione   e)   del   Registro   della   cui
collaborazione intende avvalersi per  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione in altro Stato membro; 
    d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al
comma  1,  l'Organismo  per  la  registrazione   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce
comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro  ospitante.
L'intermediario puo' iniziare ad esercitare l'attivita'  nello  Stato
membro ospitante dal momento in cui l'Organismo per la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi  lo   informa   dell'avvenuta   ricezione   da   parte
dell'autorita'  competente  dello  Stato   membro   ospitante   delle
informazioni trasmesse ai sensi  del  comma  1.  L'Organismo  per  la
registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo
accessorio, e riassicurativi da' notizia  di  tale  operativita'  nel
registro. 
  3. L'intermediario  e'  tenuto  a  rispettare  le  disposizioni  di
interesse  generale  applicabili  nello   Stato   membro   ospitante,
accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita'  competente  e
tramite il sito internet dell'AEAP,  mediante  appositi  collegamenti
ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2. 
  4. L'intermediario  comunica  all'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi le modifiche intervenute  rispetto  alle  informazioni
trasmesse ai sensi del comma  1,  almeno trenta  giorni  prima  della
relativa  attuazione.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data  di
ricezione delle variazioni delle informazioni  di  cui  al  comma  1,
informa altresi' l'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
    Art. 116-ter (Attivita' in regime di  stabilimento  in  un  altro
Stato membro). 1. -  L'intermediario  di  cui  all'articolo  116  che
intende  effettuare  per  la  prima  volta  attivita'  in  regime  di
stabilimento in un altro Stato membro, attraverso  una  succursale  o
una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo  per
la registrazione degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo
accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: 
      a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo  o
la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro  di  cui
all'articolo 109 dell'intermediario; 
      b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; 
      c) la categoria  di  intermediario  alla  quale  appartiene  ed
eventualmente,  il  nome  delle  imprese  di   assicurazione   o   di
riassicurazione che rappresenta, nonche' i  dati  identificativi  dei
soggetti  iscritti  alla  sezione   e)   del   Registro   della   cui
collaborazione intende avvalersi per  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione in altro Stato membro; 
      d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare; 
      e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante  della  sede  dello
stabilimento presso la quale e' possibile ottenere documenti; 
      f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della
succursale o presenza permanente. 
    2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia  motivo  di  dubitare
dell'adeguatezza della struttura  organizzativa  o  della  situazione
finanziaria  dell'intermediario   in   relazione   all'attivita'   di
distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione  della
comunicazione di cui al comma 1,  l'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi  trasmette  le  informazioni  di  cui   al   comma   1
all'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
    3.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  comunica
all'intermediario l'avvenuta ricezione delle  informazioni  da  parte
dell'autorita'  competente  dello  Stato  membro  ospitante,  nonche'
l'accessibilita' alle disposizioni di interesse generale  applicabili
nello  Stato  membro  ospitante,  che  l'intermediario  e'  tenuto  a
rispettare  per  l'esercizio  dell'attivita'  in  tale  Stato  membro
attraverso il sito internet  dell'Autorita'  competente  e,  mediante
appositi  collegamenti  ipertestuali,  tramite   il   sito   internet
dell'AEAP. 
    4.  L'intermediario  puo'   altresi'   iniziare   ad   esercitare
l'attivita' nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione  di
cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione
delle informazioni di cui al comma 1. 
    5.  L'Organismo   per   la   registrazione   degli   intermediari
assicurativi, anche a  titolo  accessorio,  e  riassicurativi,  entro
trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al  comma  1,
comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto  di
procedere alla comunicazione  all'autorita'  competente  dello  Stato
membro ospitante. 
    6. L'intermediario comunica all'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi le modifiche intervenute  rispetto  alle  informazioni
trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa
attuazione.  L'Organismo  per  la  registrazione  degli  intermediari
assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  e  riassicurativi,  nel
termine  di  30  giorni  successivi  alla  data  di  ricezione  delle
variazioni alle informazioni di cui  al  comma  1,  informa  altresi'
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
  Sezione II - Intermediari con residenza o sede legale in  un  altro
Stato membro 
    Art. 116-quater (Attivita' in regime di  libera  prestazione  dei
servizi   nel   territorio   della   Repubblica).   - 1.    L'accesso
all'attivita' di intermediazione in regime di libera  prestazione  di
servizi nel territorio della  Repubblica  da  parte  di  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che  hanno
residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato  membro,  e'
subordinato alla  trasmissione  all'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi,  da  parte  dell'Autorita'  di  tale   Stato,   delle
informazioni di cui all'articolo 116-bis. 
    2. L'intermediario di cui al comma 1 puo' iniziare ad  esercitare
l'attivita' sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve
da parte dell'Autorita'  dello  Stato  di  origine  la  comunicazione
dell'avvenuta  notifica  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. 
    Art. 116-quinquies  (Attivita'  in  regime  di  stabilimento  nel
territorio  della  Repubblica).  -   1.  L'accesso  all'attivita'  di
intermediazione  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della
Repubblica da parte di  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo
accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un
altro Stato membro, e' subordinato  alla  trasmissione  all'Organismo
per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a  titolo
accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorita' di tale  Stato,
delle informazioni di cui all'articolo 116-ter. 
    2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di  cui
al comma 1,  l'Organismo  per  la  registrazione  degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  comunica
all'autorita' competente dello Stato membro d'origine le disposizioni
di interesse generale che l'intermediario e' tenuto a rispettare  per
l'esercizio   dell'attivita'   sul   territorio   della   Repubblica,
applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita'
competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il
sito internet dell'AEAP. 
    3.  L'intermediario  puo'  iniziare  a  svolgere  l'attivita'  di
intermediazione  in  regime  di  stabilimento  sul  territorio  della
Repubblica dal momento in cui riceve da  parte  dell'Autorita'  dello
Stato  membro  d'origine  la  comunicazione  dell'Organismo  per   la
registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo
accessorio, e riassicurativi o in caso di  silenzio,  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 2. 
    4. L'IVASS verifica che l'attivita' di intermediazione esercitata
in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica  sia
conforme alle disposizioni di cui agli articoli  30-decies,  ai  Capi
III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis  e
185-ter, nonche' alle relative misure  di  attuazione.  A  tal  fine,
l'IVASS puo' esaminare le modalita' di insediamento e  richiedere  le
modifiche necessarie per consentire all'autorita' dello Stato  membro
d'origine  di  far  rispettare  gli   obblighi   previsti   da   tali
disposizioni. 
    5. L'IVASS disciplina,  con  regolamento,  la  pubblicita'  delle
comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri relative all'attivita' svolta in libera prestazione di servizi
o in regime di stabilimento dagli  intermediari  di  tali  Stati  nel
territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco  annesso
al registro di cui all'articolo 109, comma 2. 
  Sezione III - Ripartizione di competenze: accordi tra Autorita'  ai
fini dell'esercizio della vigilanza 
    Art. 116-sexies (Accordi per la ripartizione  di  competenze  tra
Stato membro d'origine e Stato membro ospitante). -  1.  Nell'ipotesi
in cui l'attivita' principale di un intermediario assicurativo, anche
a titolo accessorio, o riassicurativo sia  esercitata  in  uno  Stato
membro diverso da quello di origine, le  autorita'  competenti  dello
Stato  membro  d'origine  e  dello  Stato  membro  ospitante  possono
concludere un accordo in forza del quale l'esercizio  delle  funzioni
di vigilanza sia rimesso all'autorita' dello stato  membro  ospitante
con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7,  30-decies,
185,  185-bis,  185-ter,  187-ter  e  205-ter,  al  Titolo  IX,   con
esclusione   delle   disposizioni   relative   agli    obblighi    di
registrazione, e al Titolo XVIII. 
    2. Laddove ricorra l'ipotesi  di  accordo  di  cui  al  comma  1,
l'IVASS, se agisce  in  qualita'  di  autorita'  dello  stato  membro
d'origine,  informa  tempestivamente  l'intermediario  interessato  e
l'AEAP. 
  Sezione IV - Violazioni in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento 
    Art. 116-septies (Violazione degli obblighi nell'esercizio  della
libera prestazione dei servizi). - 1. L'IVASS qualora, in qualita' di
autorita' competente dello Stato membro ospitante,  abbia  motivo  di
ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio,
o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica  in  regime
di  libera  prestazione  dei  servizi  violi  le   disposizioni   per
l'esercizio di tale attivita', ne  informa  l'Autorita'  dello  Stato
membro d'origine. 
    2.  Nell'ipotesi  in   cui,   nonostante   le   misure   adottate
dall'autorita'  dello  Stato  membro  di  origine  o   in   caso   di
inadeguatezza o assenza di tali misure, l'intermediario  continui  ad
operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli
interessi  generali  degli  assicurati  e  altri  aventi  diritto   a
prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del  mercato
assicurativo e  riassicurativo  italiano,  l'IVASS  puo',  dopo  aver
informato l'Autorita' dello stato membro di origine, adottare  misure
idonee a prevenire il  compimento  di  ulteriori  irregolarita',  ivi
inclusa la possibilita' di vietare all'intermediario  interessato  la
prosecuzione  dell'esercizio  dell'attivita'  sul  territorio   della
Repubblica. 
    3. L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e  chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
    4. Nel caso  in  cui  si  renda  necessaria  un'azione  immediata
finalizzata a tutelare i  diritti  degli  assicurati  e  degli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative l'IVASS puo' adottare  ogni
misura non discriminatoria idonea  a  prevenire  o  porre  fine  alle
irregolarita' commesse sul territorio della Repubblica,  ivi  inclusa
l'adozione di un provvedimento che vieti  l'esercizio  dell'attivita'
di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di  libera
prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. 
    5. Le misure adottate dall'IVASS in conformita' alle disposizioni
del presente articolo, sono  assunte  con  provvedimento  motivato  e
oggetto di comunicazione all'intermediario interessato, nonche' senza
indugio  all'autorita'  competente  dello  Stato  membro   d'origine,
all'AEAP e alla Commissione europea. 
    Art. 116-octies (Violazione degli obblighi  nell'esercizio  della
liberta' di stabilimento).  - 1.  L'IVASS  qualora,  in  qualita'  di
autorita' competente dello Stato membro  ospitante,  accerta  che  un
intermediario   assicurativo,   anche   a   titolo   accessorio,    o
riassicurativo, che eserciti l'attivita' in  regime  di  stabilimento
sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni  di  cui  agli
articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del  Titolo  IX  ed
agli articoli 185, 185-bis  e  185-ter  e  relative  disposizioni  di
attuazione, puo' adottare misure idonee. 
    2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un  intermediario
assicurativo, anche a titolo accessorio, o  riassicurativo  di  altro
Stato membro, operante nel territorio  della  Repubblica,  attraverso
una stabile organizzazione,  violi  le  disposizioni  in  materia  di
distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice
rispetto alle quali ai sensi del comma  1  l'IVASS,  in  qualita'  di
Autorita' dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne
informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, ai  fini
dell'adozione  di  eventuali  misure   che   pongano   rimedio   alle
irregolarita' commesse. 
    3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2  o
in  ipotesi  di  mancata  adozione  delle  misure  necessarie  o   di
inadeguatezza delle stesse, l'intermediario  continui  ad  agire  nel
territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse  generale
degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative  o
al corretto funzionamento del mercato assicurativo  o  riassicurativo
italiano, l'IVASS puo', dopo averne informato l'autorita'  competente
dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di
nuove irregolarita',  ivi  inclusa  l'adozione  di  un  provvedimento
motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attivita' sul
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento  da  parte  di
intermediario di altro Stato membro. 
    4. L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e  chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
    5. Nel caso in cui si  renda  strettamente  necessaria  un'azione
immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati  e  altri
aventi diritto  a  prestazioni  assicurative  e  se  i  provvedimenti
equivalenti  adottati  dallo   Stato   membro   d'origine   risultano
inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo
quanto previsto dai commi 2, 3 e  4,  l'IVASS  puo'  adottare  misure
idonee non discriminatorie  volte  a  prevenire  o  porre  fine  alle
irregolarita'  commesse  sul   territorio   italiano,   ivi   inclusa
l'adozione  nei  confronti   dell'intermediario,   anche   a   titolo
accessorio,   di   un   provvedimento   di   divieto   dell'esercizio
dell'attivita' di  intermediazione  in  regime  di  stabilimento  nel
territorio della Repubblica. 
    6. Le misure  adottate  dall'IVASS  in  conformita'  al  presente
articolo,  sono  assunte  con  provvedimento  motivato  e  comunicate
all'intermediario interessato, nonche'  senza  indugio  all'autorita'
competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla  Commissione
europea. 
    Art. 116-novies  (Violazione  degli  obblighi  nell'esercizio  di
libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari
italiani). - 1. L'IVASS puo' adottare, nei confronti di  intermediari
con  residenza  o  sede  legale  in  Italia,  anche  su  segnalazione
dell'autorita' competente dello stato membro ospitante, misure idonee
a   porre   fine   alle   irregolarita'    commesse    nell'esercizio
dell'attivita' di libera prestazione di servizi o di stabilimento  in
altri Stati membri. Dell'adozione  di  tali  misure  l'IVASS  informa
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
    Art. 116-decies (Poteri legati  alle  disposizioni  nazionali  di
interesse  generale).  - 1.  L'IVASS,  in   qualita'   di   autorita'
competente dello Stato membro ospitante,  puo'  adottare  misure  non
discriminatorie idonee a sanzionare  le  irregolarita'  commesse  nel
territorio della Repubblica, in  caso  di  mancata  osservanza  delle
disposizioni di interesse generale di cui all'articolo  116-undecies,
ivi  inclusa  l'adozione  di  misure  che  vietino  all'intermediario
assicurativo,  anche  a  titolo  accessorio,  o   riassicurativo   di
esercitare  l'attivita',  in  regime   di   stabilimento   o   libera
prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica. 
    2. L'IVASS, in  qualita'  di  autorita'  competente  dello  Stato
membro ospitante, puo' adottare misure dirette a vietare  l'esercizio
da parte di un distributore di  prodotti  assicurativi  con  sede  in
altro Stato membro dell'attivita' sul territorio della Repubblica, in
regime di libera prestazione di servizi o  di  stabilimento,  qualora
l'attivita' sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio
della  Repubblica,  al  fine  di  sottrarsi  all'applicazione   delle
disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani  e,  laddove  al
contempo, tale attivita'  pregiudichi  l'efficace  funzionamento  dei
mercati assicurativi o  riassicurativi  italiani  con  riguardo  alla
tutela  degli  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a   prestazioni
assicurative. 
    3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo  aver  informato
l'autorita' competente dello Stato membro  d'origine,  puo'  adottare
nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee
dirette alla tutela dei  diritti  degli  assicurati  e  altri  aventi
diritto a prestazioni assicurative. 
    4. L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e  chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
    Art.  116-undecies  (Pubblicazione  delle  norme   di   interesse
generale). - 1. L'IVASS rende note le disposizioni  che  disciplinano
lo svolgimento delle attivita' di distribuzione  che,  nell'interesse
generale,  devono  essere  osservate  sul  territorio  italiano,  ivi
inclusa  l'eventuale   informativa   riguardante   l'imposizione   di
disposizioni  piu'  stringenti   nei   confronti   dei   distributori
nell'esercizio  dell'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   e
riassicurativa sul territorio della Repubblica.». 
  19. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis.  Sono  esenti
dagli  obblighi  previsti  dal  comma  1  gli  intermediari  di   cui
all'articolo  109,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  d),  che  possano
documentare  in  modo  permanente  con  fideiussione   bancaria   una
capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro  18.750.  Il  limite  minimo  e'  aggiornato  mediante
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili  per  tener
conto delle variazioni dell'indice  europeo  dei  prezzi  al  consumo
pubblicato da Eurostat.». 
  20. All'articolo 118 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 4 e' abrogato. 
  21. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di interesse).
- 1. I distributori di prodotti  assicurativi  operano  con  equita',
onesta', professionalita',  correttezza  e  trasparenza  nel  miglior
interesse dei contraenti. 
    2. Le  informazioni  relative  alla  distribuzione  assicurativa,
comprese  le  comunicazioni  pubblicitarie   relative   ai   prodotti
distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi  a
contraenti o  potenziali  contraenti  sono  corrette,  chiare  e  non
fuorvianti, imparziali e  complete.  Le  comunicazioni  pubblicitarie
sono sempre chiaramente identificabili come  tali.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7. 
    3.  L'IVASS  puo'  richiedere,  in  via   non   sistematica,   la
trasmissione del materiale pubblicitario, nelle  sue  diverse  forme,
utilizzato dai distributori. 
    4. I  distributori  di  prodotti  assicurativi  non  ricevono  un
compenso e non offrono un  compenso  ai  loro  dipendenti  e  non  ne
valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel
migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1. 
    5.  Il  distributore  non  adotta  disposizioni  in  materia   di
compenso, obiettivi  di  vendita  o  di  altro  tipo  che  potrebbero
incentivare se  stesso  o  i  propri  dipendenti  a  raccomandare  ai
contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale
distributore possa offrire un prodotto  assicurativo  differente  che
risponda meglio alle esigenze del contraente. 
    6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori  di
prodotti assicurativi: 
      a)   mantengono   e   applicano   presidi    organizzativi    e
amministrativi  efficaci  al  fine  di  adottare  tutte   le   misure
ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla
lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei  contraenti.  I
presidi organizzativi sono proporzionati alle  attivita'  svolte,  ai
prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore; 
      b) adottano  misure  idonee  ad  identificare  i  conflitti  di
interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e  i
dipendenti,  o  qualsiasi  persona  direttamente   o   indirettamente
controllata, e i loro clienti o tra  due  clienti  al  momento  della
prestazione di qualsiasi attivita' di distribuzione assicurativa. 
    7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma  6,  lettera  a),
non sono sufficienti per assicurare, con  ragionevole  certezza,  che
sia evitato il rischio di  nuocere  agli  interessi  del  contraente,
l'intermediario assicurativo o  l'impresa  di  assicurazione  informa
chiaramente il contraente  stesso,  prima  della  conclusione  di  un
contratto di assicurazione,  della  natura  o  della  fonte  di  tale
conflitto di interesse,  in  occasione  dell'informativa  fornita  ai
sensi dell'articolo 120-ter. 
    8. I distributori possono incassare i  premi  esclusivamente  con
mezzi di pagamento che assicurano la  tracciabilita'  dell'operazione
secondo soglie e per tipologie di  contratti  individuati  dall'IVASS
con regolamento. 
    9. L'IVASS disciplina con regolamento  le  modalita'  applicative
del presente articolo. 
    Art.  119-ter  (Consulenza  e  norme   per   le   vendite   senza
consulenza).  - 1.  Prima  della  conclusione  di  un  contratto   di
assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: 
      a)  acquisisce  dal  contraente  ogni  informazione   utile   a
identificare le richieste ed esigenze  del  contraente  medesimo,  al
fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e 
      b) fornisce allo stesso  informazioni  oggettive  sul  prodotto
assicurativo in una forma comprensibile al fine  di  consentirgli  di
prendere una decisione informata. 
    2. Qualsiasi contratto  proposto  deve  essere  coerente  con  le
richieste e le esigenze assicurative del contraente. 
    3. Se viene offerta una consulenza prima  della  conclusione  del
contratto, il  distributore  di  prodotti  assicurativi  fornisce  al
contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per
cui un particolare contratto e' ritenuto piu' indicato  a  soddisfare
le richieste e le esigenze del contraente medesimo. 
    4.  Quando  un  intermediario  assicurativo  fornisce  consulenze
fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve  fondare
tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di
assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di  formulare
una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in
merito al contratto assicurativo adeguato a  soddisfare  le  esigenze
del contraente. 
    5. L'IVASS disciplina con regolamento  le  modalita'  applicative
del presente articolo, tenendo conto  delle  differenti  esigenze  di
protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia  dei
rischi, delle caratteristiche e complessita' del contratto offerto  e
delle  cognizioni  e  della  capacita'  professionale  degli  addetti
all'attivita'  di  distribuzione.  L'IVASS  disciplina  altresi'  con
regolamento le modalita' di tenuta della  documentazione  concernente
l'attivita' svolta. 
  22. L'articolo 120 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dai seguenti: 
    «Art. 120 (Informazione precontrattuale). - 1.  Gli  intermediari
assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109,  comma  2,
prima della  conclusione  del  contratto  e  in  caso  di  successive
modifiche di rilievo  o  di  rinnovo,  forniscono  al  contraente  le
seguenti informazioni: 
      a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della  sede
dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo; 
      b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la  consulenza
di cui all'articolo 119-ter, comma 3; 
      c) le procedure di cui all'articolo 7 e  relative  disposizioni
di attuazione che consentono ai contraenti e agli  altri  interessati
di presentare reclamo nei confronti degli  intermediari  assicurativi
nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione; 
      d) la sezione del  registro  in  cui  e'  iscritto  e  i  mezzi
esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; 
      e) se l'intermediario agisce  su  incarico  del  cliente  o  se
agisce in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione. 
    2. Le  imprese  di  assicurazione  prima  della  conclusione  del
contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di  rinnovo,
forniscono al contraente le seguenti informazioni: 
      a) denominazione sociale, indirizzo  della  sede  legale  e  lo
status di impresa di assicurazione; 
      b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la  consulenza
di cui all'articolo 119-ter, comma 2; 
      c) le procedure di cui all'articolo 7 e  relative  disposizioni
di attuazione che consentono ai contraenti e agli  altri  interessati
di presentare reclamo nei confronti delle  imprese  di  assicurazione
nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione. 
    3.  Il  distributore  consegna   al   contraente,   prima   della
conclusione del contratto  e  in  caso  di  successive  modifiche  di
rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185. 
    4.  Agli  intermediari  a  titolo  accessorio  si  applicano   le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d). 
    5. Sono esclusi dagli obblighi informativi  di  cui  al  presente
articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di
prodotti  assicurativi  che  operano  nei   grandi   rischi   e   gli
intermediari riassicurativi. 
    6. L'IVASS, con regolamento, individua le  modalita'  applicative
del presente articolo. 
    Art. 120-bis. (Trasparenza sulle remunerazioni). - 1. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo  131  in  materia  di  trasparenza  sui
compensi in relazione alla distribuzione di contratti di  r.c.  auto,
l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a  titolo
accessorio comunicano al  contraente,  prima  della  conclusione  del
contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al  contratto
distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in: 
      a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente; 
      b) una commissione inclusa nel premio assicurativo; 
      c) altri tipi di compensi, compresi  i  benefici  economici  di
qualsiasi tipo offerti  o  ricevuti  in  virtu'  dell'intermediazione
effettuata; 
      d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a),  b)  e
c). 
    2.  Nel  caso  di  cui  al  precedente  comma  1,   lettera   a),
l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a  titolo
accessorio comunicano al contraente  anche  l'importo  del  compenso.
Qualora cio' non sia possibile, forniscono al contraente informazioni
relative al metodo per calcolare il compenso stesso. 
    3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai  premi  in
corso  e  dai  pagamenti  programmati  previsti  dal   contratto   di
assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario  assicurativo  e
l'intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio  comunicano   al
contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per  ciascuno  di
tali pagamenti. 
    4. Prima della conclusione  di  un  contratto  di  assicurazione,
l'impresa di assicurazione  informa  il  contraente  in  merito  alla
natura del compenso  percepito  dai  propri  dipendenti  direttamente
coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione. 
    5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai  premi  in
corso  e  dai  pagamenti  programmati  previsti  dal   contratto   di
assicurazione  dopo  averlo  stipulato,  l'impresa  di  assicurazione
comunica al contraente anche le informazioni di cui al  comma  4  per
ciascuno di tali pagamenti. 
    6.  L'IVASS,  con  regolamento,  stabilisce   le   modalita'   di
comunicazione delle suddette  informazioni,  ai  sensi  dell'articolo
120-quater. 
    Art. 120-ter (Trasparenza sui conflitti di interesse). - 1. Prima
della conclusione  del  contratto  di  assicurazione  l'intermediario
assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni: 
      a) se detiene una partecipazione diretta  o  indiretta  pari  o
superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di  voto
di una determinata impresa di assicurazione; 
      b) se una determinata impresa  di  assicurazione,  o  l'impresa
controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10  per  cento
del  capitale  sociale  o  dei  diritti  di  voto  dell'intermediario
assicurativo; 
      c) se fornisce consulenze fondate su una analisi  imparziale  e
personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4; 
      d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio  2007  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,
se  distribuisce  determinati  prodotti  sulla  base  di  un  obbligo
contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o piu'  imprese
di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al  contraente
la denominazione di tali imprese; 
      e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di  obblighi
contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla  lettera  d)  e
non fornisce una  consulenza  basata  su  una  analisi  imparziale  e
personale; in tal caso comunica la  denominazione  delle  imprese  di
assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari; 
      f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto  delle
regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis. 
    Art. 120-quater  (Modalita'  dell'informazione).  - 1.  Tutte  le
informazioni di cui agli articoli  119-ter,  120,  120-bis,  120-ter,
121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti: 
      a) su supporto cartaceo; 
      b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; 
      c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; 
      d) a titolo gratuito. 
    2. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  le
informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite  al  contraente
con uno dei seguenti mezzi: 
      a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte
le condizioni di cui al comma 4; 
      b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di
cui al comma 5. 
    3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di
un supporto durevole non cartaceo o  tramite  un  sito  Internet,  al
cliente viene gratuitamente  fornita,  su  richiesta,  una  copia  in
formato cartaceo. 
    4. Le informazioni di cui  al  comma  1  possono  essere  fornite
tramite un supporto durevole non cartaceo laddove  siano  soddisfatte
le seguenti condizioni: 
      a) l'utilizzo di un supporto durevole e'  appropriato  rispetto
alle modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; e 
      b) il contraente, potendo  scegliere  tra  le  informazioni  in
formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo. 
    5. Le informazioni di cui  al  comma  1  possono  essere  fornite
tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al  contraente
o se sussistono i seguenti requisiti: 
      a) la fornitura delle informazioni e' appropriata rispetto alle
modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; 
      b)  il  contraente  ha  acconsentito   alla   fornitura   delle
informazioni tramite sito Internet; 
      c) il contraente  e'  stato  informato  mediante  comunicazione
telematica dell'indirizzo del sito Internet  e  del  punto  del  sito
Internet in cui possono essere reperite le informazioni; 
      d) e' garantito che le informazioni rimangano  accessibili  sul
sito Internet per tutta la durata del contratto. 
    6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni  tramite
un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet  e'
ritenuta appropriata rispetto alle  modalita'  di  distribuzione  del
prodotto assicurativo se il contraente  ha  regolarmente  accesso  ad
Internet, ossia nel caso  in  cui  fornisca  un  indirizzo  di  posta
elettronica ai fini della distribuzione del prodotto. 
    7.  L'IVASS,  con  regolamento,  disciplina  la   struttura   del
documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato  e
strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura  e  con
caratteri di dimensione leggibile. 
    Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il  distributore  che
propone un prodotto assicurativo insieme a  un  prodotto  o  servizio
accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o
dello  stesso   accordo,   informa   il   contraente   dell'eventuale
possibilita' di acquistare separatamente le due componenti. Nel  caso
in cui  il  contraente  abbia  optato  per  l'acquisto  separato,  il
distributore  fornisce  una  descrizione   adeguata   delle   diverse
componenti dell'accordo o del pacchetto e i  giustificativi  separati
dei costi e degli oneri di ciascuna componente. 
    2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio  o  la
copertura  assicurativa  derivanti  dall'accordo  o   dal   pacchetto
proposto a un contraente sono diversi  dalle  componenti  considerate
separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce  una
descrizione adeguata delle  diverse  componenti  dell'accordo  o  del
pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i  rischi  o
la copertura assicurativa. 
    3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un bene o
servizio diverso da una assicurazione, come parte di un  pacchetto  o
dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi  offre
al contraente la  possibilita'  di  acquistare  il  bene  o  servizio
separatamente. Il presente  comma  non  si  applica  se  un  prodotto
assicurativo e' accessorio rispetto a  un  servizio  o  attivita'  di
investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo  unico
dell'intermediazione finanziaria, a un  contratto  di  credito  quale
definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del  testo
unico bancario o a un conto di pagamento quale definito  all'articolo
126-decies del testo unico bancario. 
    4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il  distributore  di  prodotti
assicurativi specifica al contraente i motivi  per  cui  il  prodotto
assicurativo che e' parte del pacchetto complessivo  o  dello  stesso
accordo e' ritenuto piu' indicato a  soddisfare  le  richieste  e  le
esigenze del contraente medesimo. 
    5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo  di
protezione degli assicurati, l'IVASS, con  riferimento  all'attivita'
di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure cautelari  ed
interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il  potere  di
vietare la vendita di una  assicurazione  insieme  a  un  servizio  o
prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come  parte  di  un
pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per
i  consumatori.  Con  riferimento   ai   prodotti   di   investimento
assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati  da  IVASS  e  CONSOB
coerentemente con le rispettive competenze. 
    6. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per
diversi tipi di rischio.». 
    7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo  di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili. 
  23. L'articolo 121 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 121 (Informazione precontrattuale  in  caso  di  vendita  a
distanza). - 1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  185,
185-bis e 185-ter, in caso di vendita  a  distanza,  il  distributore
rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: 
      a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata; 
      b) l'identita' della persona in contatto con il  contraente  ed
il suo rapporto con il distributore assicurativo; 
      c)  una  descrizione  delle  principali   caratteristiche   del
servizio o prodotto offerto; 
      d) il prezzo totale, comprese le  imposte,  che  il  contraente
dovra' corrispondere; 
      e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione  al
contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis; 
      f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli  67-quater  e
seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
    2. In ogni caso l'informazione e'  fornita  al  contraente  prima
della conclusione del contratto  di  assicurazione.  La  stessa  puo'
essere  fornita  verbalmente  solo  a  su  espressa   richiesta   del
contraente o qualora  sia  necessaria  una  copertura  immediata  del
rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza  mediante
telefonia vocale, se il contraente  lo  richiede  espressamente,  gli
obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti,  subito
dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non  oltre  i
cinque giorni successivi; in mancanza della  predetta  richiesta  gli
obblighi di trasmissione della documentazione  sono  adempiuti  prima
della  conclusione  del  contratto  di  assicurazione.  Anche  se  il
contraente ha scelto  di  ottenere  precedentemente  le  informazioni
tramite un supporto durevole non cartaceo  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione e' fornita
al contraente dal  distributore  di  prodotti  assicurativi  a  norma
dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del
contratto di assicurazione. 
    3. L'IVASS,  con  regolamento,  disciplina  la  promozione  e  il
collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per  via
telefonica, e determina le  informazioni  sul  distributore  e  sulle
caratteristiche del contratto, che sono comunicate al  contraente  in
modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai  commi
1  e  2,  in  conformita'  alle  disposizioni   dell'unione   europea
direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». 
  24. Dopo l'articolo 121 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti capi: 
  «Capo III-bis  (Requisiti  di  Governo  e  controllo  del  prodotto
applicabili ai distributori di prodotti assicurativi  non  realizzati
in proprio) 
    Art.  121-bis  (Acquisizione  dal  produttore  delle   necessarie
informazioni sui prodotti  assicurativi).  - 1.  Fermi  restando  gli
obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e  185-ter,
i distributori di prodotti assicurativi  non  realizzati  in  proprio
adottano opportune disposizioni per  ottenere  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui  all'articolo
30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato
di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo. 
    2.  Le  previsioni  del  presente  articolo   si   applicano   in
conformita' con  le  disposizioni  dell'Unione  europea  direttamente
applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento. 
    Art. 121-ter (Disposizioni particolari in materia  di  Governo  e
controllo del prodotto). - 1. Le disposizioni in materia di Governo e
controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e  121-bis  non
si   applicano    ai    prodotti    assicurativi    che    consistono
nell'assicurazione dei grandi rischi. 
    2. Fatta salva l'applicazione alle  imprese  di  assicurazione  e
agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere  ai
clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies  e  relative
disposizioni di attuazione, in  caso  di  distribuzione  di  prodotti
assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma  4,
l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale: 
      a) stabilisce le modalita'  di  accertamento  dell'appartenenza
dell'assicurato al mercato di riferimento individuato; 
      b) adotta procedure idonee  a  garantire  l'acquisizione  delle
informazioni relative alle ipotesi in cui il  prodotto  non  risponda
piu' agli  interessi,  agli  obiettivi  e  alle  caratteristiche  del
mercato di riferimento, nonche' alle altre  circostanze  relative  al
prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente. 
  Capo III-ter (Requisiti  supplementari  per  la  distribuzione  dei
prodotti di investimento assicurativi) 
    Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione  dei  prodotti  di
investimento assicurativi). - 1.  Fatta  salva  la  competenza  della
CONSOB di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle
relative disposizioni di attuazione, l'IVASS  esercita  i  poteri  di
vigilanza  in  relazione   alla   distribuzione   del   prodotto   di
investimento  assicurativo  svolta  da   parte   delle   imprese   di
assicurazione o per il  tramite  degli  intermediari  iscritti  nelle
sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere  a)  e
b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e),  e  intermediari
di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni
di cui al presente Capo. 
    2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da
IVASS, sentita la CONSOB,  in  modo  da  garantire  uniformita'  alla
disciplina applicabile alla  vendita  dei  prodotti  di  investimento
assicurativo a prescindere dal canale distributivo e  la  coerenza  e
l'efficacia complessiva del sistema  di  vigilanza  sui  prodotti  di
investimento assicurativi. 3. L'IVASS e la CONSOB si accordano  sulle
modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le  rispettive
competenze, in modo da  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei  soggetti
vigilati. 
    Art. 121-quinquies (Conflitti di interesse). - 1. Le  imprese  di
assicurazione e  gli  intermediari  assicurativi  che  distribuiscono
prodotti di investimento assicurativi rispettano le  disposizioni  di
cui all'articolo 119-bis in materia  di  regole  di  comportamento  e
conflitti di interesse. 
    2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di
cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono: 
      a) fornite su un supporto durevole; 
      b)  sufficientemente  dettagliate,  in   considerazione   delle
caratteristiche dei contraenti, per consentire  a  questi  ultimi  di
prendere una decisione informata  sulle  attivita'  di  distribuzione
assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. 
    Art. 121-sexies (Informativa al  contraente  e  incentivi).  - 1.
Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi  1  e  2,
gli  intermediari  assicurativi  e  le   imprese   di   assicurazione
forniscono ai contraenti, prima della conclusione  di  un  contratto,
informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di  prodotti
di investimento assicurativi e in relazione a tutti i  costi  e  agli
oneri connessi.  Tali  informazioni  comprendono  almeno  i  seguenti
elementi: 
      a) in caso di prestazione di consulenza,  la  comunicazione  se
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira' al
contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di
investimento assicurativi consigliati al  contraente  medesimo,  come
indicato all'articolo 121-septies; 
      b)  per  quanto  riguarda  le  informazioni  sui  prodotti   di
investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte,
opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati  ai  prodotti
di  investimento  assicurativi   o   a   determinate   strategie   di
investimento proposte; 
      c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi  e  gli
oneri da comunicare al  contraente,  le  informazioni  relative  alla
distribuzione  dei  prodotti  di   investimento   assicurativi,   ove
effettuata,  il  costo  del  prodotto  di  investimento  assicurativo
consigliato o offerto al contraente e le modalita'  di  pagamento  da
parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti  a  favore  di  o
tramite soggetti terzi. 
    2. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi  quelli
connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo
non causati dal verificarsi di un  rischio  di  mercato  sottostante,
sono comunicate in forma aggregata per permettere  al  contraente  di
conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento
dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e  gli  oneri
sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali  informazioni
sono fornite al contraente  con  periodicita'  regolare,  e  comunque
almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento. 
    3. Le informazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  fornite  in  una
forma comprensibile in modo che i contraenti possano  ragionevolmente
comprendere la natura del prodotto di investimento  assicurativo  che
viene  loro  proposto  nonche'  i  rischi  ad  esso  connessi  e,  di
conseguenza, possano assumere decisioni  consapevoli  in  materia  di
investimenti. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite  con
modalita' uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il
regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che  le  medesime
informazioni risultino chiare e comprensibili. 
    4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli  intermediari
assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di
cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano  o
percepiscono un onorario o una commissione o  forniscono  o  ricevono
benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un  prodotto
di investimento assicurativo  o  di  un  servizio  accessorio  da  un
qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce
per conto del contraente medesimo, solo  se  operano  in  conformita'
alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle
disposizioni  stabilite  dall'IVASS  con  il   regolamento   di   cui
all'articolo 121-quater. 
    5. I regolamenti IVASS di cui all'articolo 121-quater, in materia
di incentivi tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari
sono adottati conformemente alla disciplina prevista in materia  alla
direttiva 2014/65/UE ed in conformita' alle disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili. 
    Art.     121-septies     (Valutazione     dell'adeguatezza      e
dell'appropriatezza del  prodotto  assicurativo  e  comunicazione  ai
clienti).  - 1.  L'IVASS  stabilisce  con  il  regolamento   di   cui
all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa  di  assicurazione  o
l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza  per
la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo. 
    2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e  2,  l'intermediario
assicurativo o l'impresa di assicurazione che  forniscono  consulenza
su un prodotto di investimento assicurativo,  acquisiscono  anche  le
informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed  esperienze  del
contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua  situazione
finanziaria, tra cui la sua capacita' di sostenere perdite, e ai suoi
obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al  rischio,  al
fine di consentire all'intermediario assicurativo  o  all'impresa  di
assicurazione  di  raccomandare   al   contraente   i   prodotti   di
investimento assicurativi che siano a lui adeguati,  con  particolare
riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua  capacita'  di
sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione
assicurativa del prodotto di  investimento  assicurativo,  quando  e'
obbligatoria o quando e' svolta su iniziativa del  distributore,  non
deve gravare economicamente sui clienti. 
    3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione
fornisce consulenza  in  materia  di  investimenti  e  raccomanda  un
pacchetto di  servizi  o  prodotti  abbinati  a  norma  dell'articolo
120-quinquies, l'intero pacchetto  raccomandato  deve  rispondere  ai
requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo. 
    4.  Fatto  salvo  l'articolo   119-ter,   commi   1,   2   e   3,
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che  svolge
attivita' di distribuzione in relazione a vendite che  non  prevedono
una consulenza, chiede  al  contraente  di  fornire  informazioni  in
merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia  di  investimenti
riguardo  al  tipo  specifico  di  prodotto  o  servizio  proposto  o
richiesto, al fine di  consentire  all'intermediario  assicurativo  o
all'impresa di assicurazione di  determinare  se  il  servizio  o  il
prodotto assicurativo in  questione  sia  appropriato  al  contraente
stesso. 
    5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione
distribuisce un pacchetto di servizi  o  prodotti  abbinati  a  norma
dell'articolo  120-quinquies,  accerta  che  l'intero  pacchetto  sia
appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4. 
    6. L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
informa il contraente  se  ritiene,  sulla  base  delle  informazioni
ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato  al
contraente  stesso.  L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa   di
assicurazione  informano  altresi'  il  cliente,   ai   sensi   dalla
valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di  clientela
alla quale il prodotto non puo' essere distribuito. 
    7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui ai  commi
2 e 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le  sue  conoscenze
ed  esperienze,   l'intermediario   assicurativo   o   l'impresa   di
assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacita'
dell'intermediario assicurativo o dell'impresa  di  assicurazione  di
valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del  contraente
stesso. 
    8. L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli
obblighi delle  parti  nonche'  delle  altre  condizioni  alle  quali
l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione  fornira'
servizi al contraente. I diritti  e  gli  obblighi  delle  parti  del
contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad  altri
documenti o testi normativi. 
    9. L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
fornisce ai contraenti, su un supporto durevole,  adeguate  relazioni
sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo
conto  della  tipologia  e  della  complessita'   dei   prodotti   di
investimento assicurativi e della  natura  del  servizio  prestato  e
comprendono, se del caso, i costi  delle  operazioni  e  dei  servizi
prestati per conto dei contraenti. 
    10.  Quando  fornisce  consulenza  in  merito  al   prodotto   di
investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo  o  l'impresa
di assicurazione fornisce al contraente,  su  un  supporto  durevole,
prima  della  conclusione  del  contratto,   una   dichiarazione   di
adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della  consulenza  e  in
che modo essa risponda alle preferenze, agli  obiettivi  e  ad  altre
caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4. 
    11.  Se  il  contratto  e'  concluso  utilizzando  un  mezzo   di
comunicazione a distanza che impedisce la consegna  preventiva  della
dichiarazione  di   adeguatezza,   l'intermediario   assicurativo   o
l'impresa  di  assicurazione  puo'  fornire   la   dichiarazione   di
adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del
contratto, a condizione che: 
      a) il contraente abbia accettato di ricevere  la  dichiarazione
di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto; 
      b) l'intermediario assicurativo o  l'impresa  di  assicurazione
abbia dato al contraente la possibilita' di ritardare la  conclusione
del contratto al fine di ricevere  la  dichiarazione  di  adeguatezza
prima della conclusione del contratto. 
    12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di  assicurazione
ha  informato  il  contraente  che  effettuera'   periodicamente   la
valutazione di  adeguatezza,  la  relazione  periodica  contiene  una
dichiarazione aggiornata che spieghi  in  che  modo  il  prodotto  di
investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi
e alle altre caratteristiche del contraente stesso. 
    13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  in
conformita' alle disposizioni  direttamente  applicabili  dell'Unione
europea. L'IVASS disciplina con il regolamento  di  cui  all'articolo
121-quater le modalita' applicative del presente articolo, inclusa la
possibilita'  di  fornire  le  relative   informazioni   in   formato
standardizzato. 
    Art. 121-octies (Protocollo d'intesa). - 1. l'IVASS e  la  CONSOB
definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di  coordinamento
operativo,  anche  al  fine  di  assicurare  l'applicazione  di   una
disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore». 
  25. All'articolo 132-ter del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, il comma 11 e' abrogato. 
  26. All'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, le parole: «Il mancato rispetto della  disposizione  ai
cui al presente comma comporta l'applicazione, da  parte  dell'IVASS,
di una sanzione amministrativa da 1.000  euro  a  50.000  euro»  sono
soppresse. 
  27. All'articolo 145-bis del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, il comma 4 e' abrogato. 
  28. All'articolo 182 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «nota» e'  sostituita  dalla  seguente:
«documentazione». 
  29. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Nell'offerta e  nell'esecuzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nell'esecuzione», e  le  parole:  «e  gli
intermediari», sono soppresse; 
    b) al comma 1, la lettera b), e' abrogata. 
  30. All'articolo 184 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Avuto  riguardo
all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via
cautelare,  per  un  periodo  non  superiore  a  novanta  giorni,  la
commercializzazione del prodotto  in  caso  di  fondato  sospetto  di
violazione delle disposizioni del presente titolo  o  delle  relative
norme  di  attuazione,  nonche'  delle  disposizioni  in  materia  di
requisiti di Governo e controllo del prodotto di  cui  agli  articoli
30-decies, 121-bis e 121-ter.»; 
    b) al comma 2, le parole: «dell'intermediario»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «del distributore». 
  31. L'articolo 185 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dai seguenti: 
    «Art.  185  (Documentazione  informativa).  - 1.  Le  imprese  di
assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi
da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: 
      a) il documento  informativo  precontrattuale  per  i  prodotti
assicurativi  danni  di  cui   all'articolo   185-bis,   redatto   in
conformita' a quanto stabilito dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); 
      b) il documento  informativo  precontrattuale  per  i  prodotti
assicurativi vita di cui  all'articolo  185-ter,  diversi  da  quelli
indicati alla lettera c) (DIP - Vita); 
      c) il documento informativo  per  i  prodotti  di  investimento
redatto in conformita' a quanto stabilito  dal  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID). 
    2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che  realizzano
prodotti assicurativi  redigono  altresi'  il  documento  informativo
precontrattuale aggiuntivo. 
    3.   Fatto   salvo    quanto    previsto    dal    testo    unico
dell'intermediazione finanziaria e  dalle  relative  disposizioni  di
attuazione in materia di informativa  precontrattuale,  il  documento
informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene  le
informazioni,  diverse  da  quelle  pubblicitarie   o   promozionali,
integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti
di cui al comma 1 che,  tenendo  conto  della  complessita'  e  delle
caratteristiche  del  prodotto,  del  tipo  del   cliente   e   delle
caratteristiche  dell'impresa  di  assicurazione,   sono   necessarie
affinche' il cliente possa pervenire ad una  decisione  informata  su
diritti e obblighi contrattuali e, ove  opportuno,  sulla  situazione
patrimoniale dell'impresa. Il documento  informativo  precontrattuale
aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla  solvibilita'
e sulla  condizione  finanziaria  dell'impresa  di  cui  all'articolo
47-septies.  Il  documento  informativo  precontrattuale   aggiuntivo
indica la procedura da seguire in  caso  di  reclamo,  l'organismo  o
l'autorita' eventualmente competente e la legge applicabile. 
    4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e
le   istruzioni   di   compilazione   del    documento    informativo
precontrattuale aggiuntivo. 
    5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni  che  devono
essere comunicate al contraente di un'assicurazione  sulla  vita  per
tutto il periodo di durata del contratto. 
    Art.  185-bis  (Documento  informativo  precontrattuale   per   i
prodotti  assicurativi  danni).   - 1.   Il   documento   informativo
standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui  all'articolo
185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche: 
      a) e' un documento sintetico e autonomo; 
      b) e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro  e
di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; 
      c)  non  e'  meno  comprensibile  nel  caso  in  cui,  prodotto
originariamente a colori, sia stampato  o  fotocopiato  in  bianco  e
nero; 
      d) e' redatto in lingua italiana o in altra  lingua  concordata
dalle parti; 
      e) e' preciso e non fuorviante; 
      f)  contiene  il  titolo  «documento  informativo  relativo  al
prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; 
      g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni
precontrattuali  e  contrattuali  complete  sono  fornite  in   altri
documenti. 
    2. Il documento informativo standardizzato  di  cui  al  comma  1
contiene: 
      a) le informazioni sul tipo di assicurazione; 
      b)  una  sintesi  della  copertura  assicurativa,  compresi   i
principali rischi assicurati, la somma assicurata e,  ove  del  caso,
l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi; 
      c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi; 
      d) le principali esclusioni  per  le  quali  non  e'  possibile
presentare una richiesta di risarcimento; 
      e) gli obblighi all'inizio del contratto; 
      f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; 
      g) gli obblighi in caso di presentazione di  una  richiesta  di
risarcimento; 
      h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e  di
fine del periodo di copertura; 
      i) le modalita' di risoluzione del contratto. 
    Art.  185-ter  (Documento  informativo  precontrattuale   per   i
prodotti  assicurativi   vita).   - 1.   Il   documento   informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui  all'articolo
185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche: 
      a) e' un documento sintetico e autonomo; 
      b)  e'  presentato  e  strutturato   in   modo   da   contenere
informazioni accurate, corrette, chiare, non  fuorvianti  e  coerenti
con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce; 
      c)  non  e'  meno  comprensibile  nel  caso  in  cui,  prodotto
originariamente a colori, sia stampato  o  fotocopiato  in  bianco  e
nero; 
      d) e' redatto in lingua italiana o in altra  lingua  concordata
dalle parti; 
      e)  contiene  il  titolo  «documento  informativo  relativo  al
prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; 
      f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni
precontrattuali  e  contrattuali  complete  sono  fornite  in   altri
documenti. 
    2. Il documento informativo standardizzato  di  cui  al  comma  1
contiene: 
      a) le informazioni sul tipo di assicurazione; 
      b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i  rischi
assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi; 
      c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi; 
      d) i casi di esclusione della garanzia,  ove  presenti,  per  i
quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento; 
      e) gli obblighi all'inizio del contratto; 
      f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; 
      g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro; 
      h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e  di
fine del periodo di copertura; 
      i) le modalita' di risoluzione del contratto. 
    3. Il documento informativo di cui al comma 1 e' redatto  secondo
il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento. 
    4.  L'IVASS,  con  regolamento  puo'   stabilire   le   modalita'
specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel  caso  di
contratti  di  assicurazione  con  garanzie  multirischio  che,   nel
rispetto  delle   disposizioni   dell'Unione   europea   direttamente
applicabili, garantiscano che  il  cliente  possa  pervenire  ad  una
decisione informata.». 
  32. L'articolo 186 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 186 (Interpello sul documento  informativo  precontrattuale
aggiuntivo).  - 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  Testo  Unico
dell'intermediazione finanziaria e  dalle  relative  disposizioni  di
attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa  puo'
trasmettere  preventivamente  all'IVASS  il   documento   informativo
precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di  contratto,
allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta  applicazione
degli  obblighi  di  informazione  previsti  dalle  disposizioni  del
presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non  puo'
essere  utilizzata,  a  fini  promozionali,  nei  rapporti  con   gli
assicurati. 
    2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione
entro  sessanta  giorni   dal   ricevimento   della   documentazione,
esauriente e completa, relativa al contratto.  Decorso  tale  termine
senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo  o  con
un  giudizio  con  rilievi  ai  sensi  del  comma  3,  il   documento
informativo  precontrattuale  aggiuntivo  si  intende  conforme  agli
obblighi di informazione. L'IVASS puo'  disporre  la  revoca,  previa
notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i  presupposti
dell'accertamento  ovvero  se  l'impresa  abusa   del   provvedimento
richiesto. L'IVASS indica all'impresa le  eventuali  integrazioni  al
documento informativo precontrattuale aggiuntivo. 
    3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento
dell'IVASS  l'impresa  non  procede  alla   commercializzazione   del
prodotto. 
    4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le  disposizioni  per  la
comunicazione del documento informativo  precontrattuale  aggiuntivo,
le modalita' da osservare, prima della  pubblicazione  del  documento
stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di  mercato  o
per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e  per  lo
svolgimento della commercializzazione.». 
  33. L'articolo 187 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 187 (Integrazione del documento informativo precontrattuale
aggiuntivo). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo  Unico  della
Finanza e dalle relative disposizioni di  attuazione  in  materia  di
informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le  disposizioni
del presente capo, puo' chiedere all'impresa di  apportare  modifiche
al  documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo   utilizzato,
quando occorre fornire informazioni ulteriori  e  necessarie  per  la
protezione degli assicurati.». 
  34. Dopo l'articolo 187-bis del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente capo: 
  «Capo II bis - Controversie 
    Art.  187-ter  (Sistemi  di  risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie). - 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di
cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonche' gli intermediari
assicurativi  a  titolo  accessorio,   aderiscono   ai   sistemi   di
risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la   clientela
relative alle prestazioni e  ai  servizi  assicurativi  derivanti  da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. 
    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  della  giustizia,  su  proposta  dell'IVASS,  sono
determinati,  nel  rispetto  dei  principi,  delle  procedure  e  dei
requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle  procedure  di
risoluzione delle controversie di  cui  al  comma  1,  i  criteri  di
composizione dell'organo decidente, in modo  che  risulti  assicurata
l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei  soggetti
interessati, nonche' la  natura  delle  controversie,  relative  alle
prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da  un  contratto  di
assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente  articolo.  Le
procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
e l'effettivita' della tutela. 
    3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni  di  cui
ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento
di tutela previsto dall'ordinamento.». 
    4. Alla copertura  delle  relative  spese  di  funzionamento,  si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  con
le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice. 
  35. All'articolo 191, comma 1, lettera o), del decreto  legislativo
7  settembre  2005,  n.  209,  le  parole:  «delle  imprese  e  degli
intermediari nell'offerta dei prodotti assicurativi» sono  sostituite
dalle seguenti: «delle imprese di assicurazione  e  dei  distributori
nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi». 
  36. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, la rubrica della Sezione I del Capo IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Cooperazione con le autorita'  di  vigilanza  degli  altri
Stati membri per  la  vigilanza  sulle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo
accessorio, o di riassicurazione.». 
  37. Dopo l'articolo 205-bis del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art. 205-ter (Cooperazione per la  vigilanza  sulle  imprese  di
assicurazione   e   riassicurazione   e   sugli    intermediari    di
assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione). - 1.
L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo  le
modalita' e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di
agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche  con  riguardo
all'esercizio  dell'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   o
riassicurativa. 
    2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e
di  quello  unico  europeo  tenuto  dall'AEAP,  l'IVASS  e  le  altre
autorita'  competenti  si   scambiano,   su   base   regolare,   ogni
informazione riguardante la sussistenza dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112  in  capo  ai  distributori  di
prodotti assicurativi e riassicurativi. 
    3. L'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano  altresi'
informazioni riguardo ai  distributori  di  prodotti  assicurativi  e
riassicurativi a cui e' stata irrogata una  misura  sanzionatoria  di
cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV,
rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto
alla cancellazione dal registro di cui  all'articolo  109,  ai  sensi
dell'articolo 113, o dal registro europeo.». 
  38. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 7  settembre
2005,  n.  209,  dopo  le  parole:  «eventualmente  incontrate  dalle
imprese», sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari,  anche  a
titolo accessorio,». 
  39. Dopo l'articolo 304 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, la rubrica del Capo I del Titolo XVIII  e'  sostituita  dalla
seguente: «Abusivismo e impedimento all'esercizio delle  funzioni  di
vigilanza». 
  40. All'articolo 305 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 4 e' abrogato. 
  41. All'articolo 306 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 2 e' abrogato. 
  42. All'articolo 308 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al   comma   1,   prima   delle   parole:   «compagnia   di
assicurazione», e prima delle parole: «compagnia di riassicurazione»,
sono inserite le seguenti: «impresa o»; 
      b)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «produttore  diretto   di
assicurazione,»,  sono  inserite  le  seguenti:   «intermediario   di
assicurazione a titolo accessorio,»; 
      c)  il  comma  4  e'  sostituito  dai  seguenti:  «4.  Chiunque
contravviene al disposto del comma 1 e' punito,  se  persona  fisica,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  a  euro
cinque  milioni  e,   se   persona   giuridica,   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per  cento  del
fatturato. La misura della sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo
quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
    4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2  e'  punito,
se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro  cinque  milioni
oppure, se superiore, al cinque per cento del  fatturato.  La  misura
della  sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo   quanto   previsto
all'articolo 310, comma 2.». 
  43. Dopo l'articolo 308 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
    «Art. 308-bis (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo
dell'esercizio delle funzioni di  vigilanza).  - 1.  Fuori  dai  casi
previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638  del  codice  civile,
chiunque non ottempera nei termini alle richieste  dell'IVASS  ovvero
ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito, se persona  fisica,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad  euro
cinque  milioni  e,   se   persona   giuridica,   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per  cento  del
fatturato. La misura della sanzione  puo'  essere  aumentata  secondo
quanto previsto all'articolo 310, comma 2.». 
  44. Dopo l'articolo 308-bis del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, la rubrica del Capo II del Titolo XVIII  e'  sostituita
dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie ed  altre  misure
per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa». 
  45. L'articolo 309 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  46. L'articolo 310 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1.  Si  applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  trentamila  al  dieci
percento del fatturato per le seguenti violazioni: 
      a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21,  22,
28, 29,  30,  30-bis,  30-ter,  30-quater,  30-quinquies,  30-sexies,
30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter,  35-quater,
36-bis,  36-ter,  36-quater,  36-quinquies,  36-sexies,   36-septies,
36-octies,   36-novies,   36-decies,    36-undecies,    36-duodecies,
36-terdecies,  37-bis,  37-ter,  38,  41,  42,  42-bis,  43,  44-ter,
44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies,
44-decies, 47-quater,  comma  1,  47-septies,  47-octies,  47-novies,
47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55,  56,  57,  57-bis,  58,
59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies,  60-bis,  62,  63,  64,  65,
65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1,  76,  comma  2,
77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101,
188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma
1, 191, 196, comma 2, 197,  210,  210-ter,  comma  8,  213,  214-bis,
215-bis,  216,  commi  1  e  2,  216-ter,   216-sexies,   216-octies,
216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative
norme di attuazione; 
      b) inosservanza degli articoli 10-quater,  132-ter,  133,  182,
commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione; 
      c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma  3,
limitatamente   all'obbligo   di   rilascio   del   certificato    di
assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152,
comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione. 
    2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni  di  cui
al comma 1, lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse
e' superiore al massimo edittale indicato nel presente  articolo,  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile.». 
  47. Dopo l'articolo 310 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 310-bis (Rifiuto ed  elusione  dell'obbligo  a  contrarre).
- 1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1,  1-bis  e  1-ter,  e'
punita  con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
duemilacinquecento ad euro quindicimila. 
    2. La violazione di cui al comma 1  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro  cinque  milioni
qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali  o  a
singole categorie di assicurati. 
    Art. 310-ter (Scatole nere e altri dispositivi elettronici). - 1.
Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o  del
provider di telematica assicurativa, alle  condizioni  stabilite  dal
regolamento previsto all'articolo 32, comma 1-bis, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, e  successive  modificazioni,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di
ritardo. 
    Art. 310-quater (Obblighi di  comunicazione  alle  banche  dati).
- 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle
comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o  all'articolo  135,
comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle  relative  norme  di
attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico  atto  da
notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1,
decorrente dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del
semestre  di   riferimento,   e'   punita   con   un'unica   sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro. 
    Art. 310-quinquies (Inosservanza dei  provvedimenti  cautelari  e
interdittivi). - 1. La violazione dei  provvedimenti  interdittivi  e
cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro  al  dieci  per
cento del fatturato. La misura della sanzione puo'  essere  aumentata
secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.». 
  48. L'articolo 311 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 311 (Assetti proprietari). - 1. L'omissione l'incompletezza
o l'erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69,  70,
comma 1, 71, 74,  comma  1  e  79,  compresa  anche  l'intenzione  di
assumere la partecipazione di controllo, o dalle  relative  norme  di
attuazione e' punita, se commessa  da  una  persona  fisica,  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  cinquemila  euro  a  cinque
milioni di euro e, se commessa  da  una  persona  giuridica,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro  al  dieci  per
cento del fatturato. La misura della sanzione puo'  essere  aumentata
secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.». 
  49. Dopo l'articolo 311 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 311-bis (Principio della rilevanza della violazione).  - 1.
Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1,  e
dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni  rivestono
carattere  rilevante,  secondo  i  criteri  definiti  dall'IVASS  con
regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla  tutela
degli  assicurati   e   degli   aventi   diritto   alle   prestazioni
assicurative, sulla  complessiva  organizzazione  e  sui  profili  di
rischio aziendale nonche' sull'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
    Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1.  Per
le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a), quando
esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita',  l'IVASS
puo', in alternativa all'applicazione delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie,  applicare  nei  confronti  dell'impresa   una   sanzione
consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni,  anche  indicando
le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 
    2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine  stabilito,
l'IVASS  applica  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste
dall'articolo 310, comma 1, secondo i  criteri  di  cui  all'articolo
311-quinquies;  l'importo  delle  sanzioni   cosi'   determinato   e'
aumentato  sino  a  un  terzo  rispetto  a  quello  previsto  per  la
violazione  originaria,  fermi   restando   i   massimali   stabiliti
dall'articolo 310. 
    Art.  311-quater  (Accertamento  unitario  per  violazioni  della
stessa indole). - 1. Per l'inosservanza  degli  articoli  125,  comma
5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato  di  assicurazione,
134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152,  comma  5,  e
183,  o  delle  relative  norme  di  attuazione,   I'IVASS   provvede
all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole,  come
definite all'articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981,  effettuato
con  riferimento  ad  un   determinato   arco   temporale,   e   alla
contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il
termine di cui all'articolo 311-septies.  Nel  caso  di  verifiche  a
distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il  quale
si considera concluso l'accertamento delle  violazioni  rilevate  non
possono  eccedere  i  dodici  mesi.  Con  regolamento  dell'IVASS  e'
stabilito  il  termine  entro  il   quale   si   considera   concluso
l'accertamento  delle  violazioni  rilevate  in  sede  di   verifiche
ispettive. 
    2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata
dimostrazione del fatto che le violazioni  contestate  ai  sensi  del
comma  1  sono  dipese  dalla  medesima  disfunzione  della   propria
organizzazione, comunica  alla  stessa  il  termine  perentorio,  non
superiore  a  centottanta  giorni,  entro  il  quale  effettuare  gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS,  ricevuta
la  comunicazione  relativa  all'adozione  delle  misure  correttive,
verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica  gli
esiti all'impresa. 
    3. Nel caso in cui le misure correttive  adottate  ai  sensi  del
comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo  310,
comma  1,  determinata  secondo  i  criteri   di   cui   all'articolo
311-quinquies, e' ridotta da un terzo a due  terzi,  fatto  salvo  il
minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle  misure
correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma
sono valutati in sede di determinazione della sanzione. 
    4.  L'impresa  puo'  presentare  osservazioni  in   ordine   agli
eventuali rilievi dell'IVASS sulle  misure  correttive  adottate  nel
termine  di  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della   relativa
comunicazione. 
    5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata: 
      a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli  interventi
correttivi; 
      b) nel caso in cui  gli  interventi  adottati  siano  risultati
inidonei ad eliminare la disfunzione; 
      c) nel caso in  cui  l'impresa  ne  abbia  gia'  usufruito  per
violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento  esecutivo
emesso nei tre anni precedenti. 
    Art.  311-quinquies  (Criteri   per   la   determinazione   delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione  dell'ammontare  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie o della durata  delle  sanzioni  accessorie
previste  per  le  violazioni  non   riguardanti   la   distribuzione
assicurativa l'IVASS  considera  ogni  circostanza  rilevante  e,  in
particolare,  tenuto  conto  del  fatto  che  il  destinatario  della
sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
      a) la gravita' e la durata della violazione; 
      b) il grado di responsabilita'; 
      c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
      d) l'entita' del vantaggio ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
      e) i pregiudizi cagionati a  terzi  attraverso  la  violazione,
nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
      f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione
con l'IVASS; 
      g) le precedenti violazioni in  materia  assicurativa  commesse
dal medesimo soggetto; 
      h) le misure adottate successivamente alla violazione  al  fine
di evitare in futuro il suo ripetersi; 
      i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una  pluralita'  di
violazioni della stessa indole  ai  sensi  dell'articolo  311-quater,
anche il numero e la tipologia delle  infrazioni  e  l'importo  della
prestazione assicurativa liquidata. 
    Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali
o al personale). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo
325, comma 1 circa la responsabilita'  delle  imprese  nei  confronti
delle quali sono accertate le violazioni,  per  l'inosservanza  delle
norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a)  si  applica,
salvo che il fatto  costituisca  reato,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei  confronti
dei  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  amministrazione,   di
direzione, di controllo, nonche'  dei  dipendenti  o  di  coloro  che
operano sulla base  di  rapporti  che  ne  determinano  l'inserimento
nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal  rapporto
di lavoro subordinato  quando  l'inosservanza  e'  conseguenza  della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono
una o piu' delle seguenti condizioni: 
      a) la condotta ha inciso in modo  rilevante  sulla  complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali; 
      b)  la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la   mancata
ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi
degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma
1; 
      c)  le  violazioni  riguardano  obblighi   imposti   ai   sensi
dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3,  o  dell'articolo  191,
comma 1, lettera g). 
    2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di  cui  al  comma  1
abbia contribuito a determinare l'inosservanza  dell'ordine  previsto
nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti
dei  soggetti  stessi  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
cinquemila euro a cinque milioni di euro. 
    3. Con il provvedimento di applicazione  della  sanzione,  tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS puo'
applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
dallo  svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
controllo presso imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 
    4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere
aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
    Art.  311-septies  (Procedura  di  applicazione  delle   sanzioni
amministrative  alle  imprese  e  agli  esponenti  aziendali   o   al
personale).  - 1.  L'IVASS,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli
articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di  centoventi
giorni  dall'accertamento  dell'infrazione,  ovvero  nel  termine  di
centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla
contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili
della violazione. 
    2. Entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della
contestazione di cui al comma  1,  il  destinatario  puo'  presentare
all'IVASS deduzioni  difensive  e  istanza  di  audizione,  cui  puo'
partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. 
    3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli
atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del  procedimento
con provvedimento motivato. 
    4. Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. 
    5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. I  ricorsi  sono
notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con  propri
legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.». 
  50. L'articolo 312 e i Capi III e IV del Titolo XVIII, del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati. 
  51. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole: «Ai componenti degli» sono sostituite
dalle seguenti: «Alle persone che compongono gli», le parole:  «o  di
riassicurazione  che»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «o   di
riassicurazione le  quali»,  le  parole:  «euro  cinquantamila»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro»; 
      b) al comma 2, le parole: «ai componenti dei»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle persone che  compongono  i»,  dopo  le  parole:
«corrispondenti organi delle societa'» sono inserite le seguenti:  «,
ivi  incluse  le  societa'  di  partecipazione  assicurativa   e   di
partecipazione finanziaria mista,», le  parole:  «i  quali  omettono»
sono sostituite dalle seguenti: «le quali omettono»; 
      c) il comma 3 e' abrogato. 
  52. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, le parole: «di cui all'articolo  163  del  testo  unico
dell'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti  «di
competenza». 
  53. La rubrica del Capo VI del Titolo XVIII del decreto legislativo
7  settembre   2005   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Sanzioni
amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni  riguardanti
la distribuzione assicurativa». 
  54. L'articolo 324 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 324 (Sanzioni relative alla violazione  degli  obblighi  di
distribuzione  dei  prodotti  assicurativi  inclusi  i  prodotti   di
investimento  assicurativo  distribuiti  da  intermediari). - 1.  Gli
intermediari assicurativi e  riassicurativi,  ivi  inclusi  quelli  a
titolo accessorio che nell'ambito  della  distribuzione  di  prodotti
assicurativi e di  investimento  assicurativi  violano  gli  articoli
10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo,  3,
4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2  e  3,  111,
commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma
2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6,
120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131,  170,
185, 185-bis, 185-ter, 191 o le relative norme  di  attuazione,  sono
puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle
seguenti sanzioni: 
      a) richiamo; 
      b) censura; 
      c) sanzione amministrativa pecuniaria: 
        1) per le societa', da cinquemila euro a  cinque  milioni  di
euro oppure, se superiore, pari al cinque  per  cento  del  fatturato
complessivo  annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile
approvato dall'organo di amministrazione; 
        2) per le persone fisiche, da  mille  euro  a  settecentomila
euro; 
      d) radiazione  o,  in  caso  di  societa'  di  intermediazione,
cancellazione. 
    2. Il richiamo,  consistente  in  una  dichiarazione  scritta  di
biasimo motivato, e' disposto per fatti di  lieve  manchevolezza.  La
censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La  radiazione
o la cancellazione della societa' di intermediazione e' disposta  per
fatti di eccezionale gravita'. La  radiazione  determina  l'immediata
risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di  esercizio
dell'attivita'   in   forma   societaria,   comporta   altresi'    la
cancellazione della societa' nei casi di particolare  gravita'  o  di
sistematica reiterazione dell'illecito. 
    3. La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e  cautelari
adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con una delle  sanzioni
di cui al comma 1. 
    4.  Gli  intermediari   che,   in   proprio   oppure   attraverso
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a  beneficio  di
imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale  nel
territorio della Repubblica o in Stati terzi, di  imprese  locali  di
cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di  cui
all'articolo 52,  le  quali  esercitano  l'attivita'  assicurativa  o
riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione,  sono  puniti  con
una delle sanzioni di cui al comma 1. 
    5. Quando le violazioni degli articoli,  119-bis,  119-ter,  120,
120-bis,  120-ter,  120-quater,  120-quinquies,  121,  riguardano  un
prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di
cui  al  comma  1  nei  soli  confronti  degli  intermediari  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi  collaboratori
di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera  c).
In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo'  essere
determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto  al  comma  1,
lettera c), fino al doppio dell'ammontare  dei  profitti  ricavati  o
delle perdite evitate  grazie  alla  violazione,  se  possono  essere
determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui  al  comma  1,  puo'
adottare una dichiarazione pubblica indicante  la  persona  fisica  o
giuridica responsabile e la  natura  della  violazione.  Le  medesime
sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione
degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 
    6. Quando  la  violazione  degli  articoli  30-decies  e  121-bis
riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le
sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di
cui al medesimo comma. La misura massima  della  sanzione  pecuniaria
puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al
comma 1, lettera c),  fino  al  doppio  dell'ammontare  dei  profitti
ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione,  se  possono
essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al  comma  1,
puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona  fisica
o giuridica responsabile e la natura della violazione. 
    7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle  del
presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si  applica
l'articolo  193-quinquies  del   testo   unico   dell'intermediazione
finanziaria.  La  nozione  di  fatturato   e'   definita   ai   sensi
dell'articolo 325-bis del presente codice.». 
  55. Dopo l'articolo 324 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 324-bis (Sanzioni relative alla violazione  degli  obblighi
di  distribuzione  dei  prodotti  assicurativi  e   di   investimento
assicurativo  distribuiti   da   imprese).   - 1.   Le   imprese   di
assicurazione   o   di   riassicurazione   che   nell'ambito    della
distribuzione   di   prodotti   assicurativi   o   di    investimento
assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies,  107,  comma
5, 109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter, 111, commi 1 e 2,  114-bis,
119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120,  commi  2  e  3,
120-bis, commi  4  e  5,  120-quater,  120-quinquies,  121,  121-bis,
121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 191 o le relative
norme  di  attuazione,  sono  puniti  secondo  i   criteri   di   cui
all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se  superiore,  pari
al cinque  per  cento  del  fatturato  complessivo  annuo  risultante
dall'ultimo   bilancio   disponibile   approvato    dall'organo    di
amministrazione. 
    2. La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e  cautelari
adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con la sanzione di  cui
al comma 1. 
    3. Le imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  che  si
avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del  registro  di
cui  all'articolo  109,  comma  2,  sono  punite  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro
oppure,  se  superiore,  pari  al  cinque  per  cento  del  fatturato
complessivo  annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile
approvato dall'organo di amministrazione. 
    4.  Quando  le  violazioni  degli  articoli  30-decies,  119-bis,
119-ter,  120,  120-bis,  120-quater,  120-quinquies,  121,  121-bis,
riguardano  un  prodotto  di  investimento  assicurativo,  la  misura
massima  della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere  determinata,   in
alternativa rispetto a quanto previsto al comma  1,  fino  al  doppio
dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite  evitate  grazie
alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS,  oltre  alle
sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione  pubblica
indicante la  persona  giuridica  o  la  persona  fisica  all'interno
dell'organizzazione responsabile e la  natura  della  violazione.  Le
medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel  caso  di
violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 
    5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle  del
presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico
dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita
ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice. 
    Art. 324-ter (Principio della rilevanza della  violazione).  - 1.
Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando
le  infrazioni  rivestono  carattere  rilevante,  secondo  i  criteri
definiti dall'IVASS  con  regolamento  tenendo  conto  dell'incidenza
delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli  aventi  diritto
alle prestazioni assicurative  e  sull'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza. 
    2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  alle
violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2. 
    Art. 324-quater (Ordine di porre termine alle  violazioni).  - 1.
Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo   324-ter,   per   le
violazioni  previste  dagli  articoli  324  e  324-bis,  l'IVASS   in
relazione alla  tipologia  e  modalita'  della  violazione  puo',  in
alternativa  all'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   ivi
previste, applicare nei confronti dell'impresa  o  dell'intermediario
una sanzione consistente  nell'ordine  di  eliminare  le  infrazioni,
anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 
    2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine  stabilito,
l'IVASS applica alle imprese le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dall'articolo 324-bis, comma 1  secondo  i  criteri  di  cui
all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni cosi'  determinato
e' aumentato sino a un  terzo  rispetto  a  quello  previsto  per  la
violazione  originaria,  fermi   restando   i   massimali   stabiliti
dall'articolo 324-bis, comma  1.  Nei  confronti  degli  intermediari
l'IVASS applica le  sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo
324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel
caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a  un  terzo  rispetto  a
quello previsto per la violazione originaria. 
    Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni  della
stessa indole). - 1.  Per  l'inosservanza  degli  articoli,  119-bis,
comma 1, 119-ter, 120,  120-bis,  120-quater,  121,  131,  170,  185,
185-bis e 185-ter, o delle relative norme  di  attuazione,  da  parte
delle imprese di assicurazione e  riassicurazione,  I'IVASS  provvede
all'accertamento  unitario  delle  violazioni  della  stessa  indole,
effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale,  e  alla
contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il
termine di cui all'articolo 311-septies.  Nel  caso  di  verifiche  a
distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il  quale
si considera concluso l'accertamento delle  violazioni  rilevate  non
possono  eccedere  i  dodici  mesi.  Con  regolamento  dell'IVASS  e'
stabilito  il  termine  entro  il   quale   si   considera   concluso
l'accertamento  delle  violazioni  rilevate  in  sede  di   verifiche
ispettive. 
    2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata
dimostrazione del fatto che le violazioni  contestate  ai  sensi  del
comma  1  sono  dipese  dalla  medesima  disfunzione  della   propria
organizzazione, comunica  alla  stessa  il  termine  perentorio,  non
superiore  a  centottanta  giorni,  entro  il  quale  effettuare  gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS,  ricevuta
la  comunicazione  relativa  all'adozione  delle  misure  correttive,
verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica  gli
esiti all'impresa. 
    3. Nel caso in cui le misure correttive  adottate  ai  sensi  del
comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura
della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista   dall'articolo
324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri  di  cui  all'articolo
324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo
edittale.  Eventuali  rilievi  formulati  dall'IVASS   sulle   misure
correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma
sono valutati in sede di determinazione della sanzione. 
    4.  L'impresa  puo'  presentare  osservazioni  in   ordine   agli
eventuali rilievi dell'IVASS sulle  misure  correttive  adottate  nel
termine  di  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della   relativa
comunicazione. 
    5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata: 
      a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli  interventi
correttivi; 
      b) nel caso in cui  gli  interventi  adottati  siano  risultati
inidonei ad eliminare la disfunzione; 
      c) nel caso in  cui  l'impresa  ne  abbia  gia'  usufruito  per
violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento  esecutivo
emesso nei tre anni precedenti. 
    6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  si  applicano
anche nei confronti degli intermediari in caso  di  violazione  degli
articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter,
120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, per  l'ipotesi  in
cui  l'IVASS,  tenuto  conto  dei   criteri   indicati   all'articolo
324-sexies,  intenda  applicare  la  sanzione   pecuniaria   di   cui
all'articolo 324, comma 1, lettera c). 
    Art. 324-sexies (Criteri per la determinazione  delle  sanzioni).
- 1. Nella determinazione del tipo e  dell'ammontare  delle  sanzioni
amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste  per
le violazioni  in  materia  di  distribuzione  assicurativa,  l'IVASS
considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto
del fatto che il destinatario della sanzione  sia  persona  fisica  o
giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
      a) la gravita' e la durata della violazione; 
      b) il grado di responsabilita'; 
      c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
      d) l'entita' del vantaggio ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
      e) i pregiudizi cagionati a  terzi  attraverso  la  violazione,
nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
      f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione
con l'IVASS; 
      g) le precedenti violazioni in  materia  assicurativa  commesse
dal medesimo soggetto; 
      h) le misure adottate successivamente alla violazione  al  fine
di evitare in futuro il suo ripetersi; 
      i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una  pluralita'  di
violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo  324-quinquies,
anche il numero e la tipologia delle  infrazioni  e  l'importo  della
prestazione assicurativa eventualmente liquidata. 
    Art.  324-septies   (Sanzioni   amministrative   agli   esponenti
aziendali  o  al  personale  delle  imprese  e  delle   societa'   di
intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1.  Fermo  restando
quanto previsto all'articolo 325, comma 1  circa  la  responsabilita'
delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni,
per l'inosservanza  delle  norme  richiamate  nell'articolo  324-bis,
comma 1, si  applica,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la
sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro   mille   a   euro
settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di
amministrazione, di direzione, di controllo, nonche' dei dipendenti o
di coloro che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne  determinano
l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa
dal  rapporto  di  lavoro  subordinato,  quando   l'inosservanza   e'
conseguenza della  violazione  di  doveri  propri  o  dell'organo  di
appartenenza e la condotta ha  inciso  in  modo  rilevante  sul  bene
giuridico tutelato. 
    2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di  cui  al  comma  1
abbia contribuito a determinare l'inosservanza  dell'ordine  previsto
nell'articolo  324-quater  da  parte  dell'impresa,  si  applica  nei
confronti dei soggetti stessi la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da mille euro a settecentomila euro. 
    3. Con il provvedimento di applicazione  della  sanzione,  tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo  324-sexies,  l'IVASS  puo'
applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
dallo  svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
controllo presso imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 
    4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere
aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
    5.  Quando  le  ipotesi  di  cui  ai  commi  1  e  2   riguardano
l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma  1,  da
parte di societa' di intermediazione assicurativa  o  riassicurativa,
si applica la sanzione  amministrativa  dell'interdizione  temporanea
dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo  di
amministrazione considerati responsabili, per il periodo  di  cui  al
comma 3.». 
    Art.  324-octies  (Procedura  di  applicazione   delle   sanzioni
amministrative nei confronti degli  intermediari  e  degli  esponenti
aziendali  o  del  personale  della   societa'   di   intermediazione
assicurativa o riassicurativa). - 1. L'IVASS, fermo  restando  quanto
previsto  dagli   articoli   324-ter   e   324-quinquies,   ai   fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo
324,   nel   termine   di   centoventi    giorni    dall'accertamento
dell'infrazione, ovvero nel  termine  di  centottanta  giorni  per  i
soggetti residenti  all'estero,  provvede  alla  contestazione  degli
addebiti nei confronti  dei  soggetti  iscritti  nel  registro  degli
intermediari,  i  collaboratori  e  gli  altri   soggetti   ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di  riassicurazione,  possibili
responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio
di garanzia. 
    2. I destinatari di  cui  al  comma  1  possono  presentare,  nel
termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della  contestazione,
deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi  al  Collegio  di
garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato. 
    3. Il Collegio di garanzia e'  istituito  presso  l'IVASS  ed  e'
composto da un magistrato con qualifica non inferiore  a  consigliere
della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con  funzioni
di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e  da  due
componenti esperti in materia  assicurativa,  di  cui  uno  designato
sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il  mandato  ha
durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio  di
garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni,  con  corrispondente
incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga
necessario per garantire condizioni  di  efficienza  e  tempestivita'
nella definizione dei procedimenti sanzionatori.  L'IVASS  nomina  il
Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al
Collegio  nel  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento   e
determina  il  regime  delle  incompatibilita'  ed  il  compenso  dei
componenti, che e' posto a carico dell'Istituto. 
    4. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive  di  cui  al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine,  il  Collegio
di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi  e  dispone  l'audizione,  alla  quale  le  parti   possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio  di  garanzia  puo'
proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS  di
disporre l'integrazione delle  risultanze  istruttorie.  Se,  invece,
ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS  la
proposta motivata di determinazione della sanzione. 
    5. L'IVASS,  ricevuta  la  proposta  formulata  dal  Collegio  di
garanzia, decide la sanzione con provvedimento  motivato,  che  viene
successivamente comunicato alle parti del procedimento. 
    6. Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. 
    7. Le controversie relative ai ricorsi  avverso  i  provvedimenti
che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione  esclusiva
del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in  giudizio
con  propri  legali.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del
provvedimento. 
    8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche  nel
caso di violazioni commesse da esponenti aziendali  o  dal  personale
delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa. 
    Art.  324-novies  (Procedura  di  applicazione   delle   sanzioni
amministrative  nei  confronti  delle  imprese  e   degli   esponenti
aziendali e del personale). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 324-ter  e  324-quinquies,  ai  fini  dell'irrogazione  alle
imprese delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  324-bis  e
all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina
di cui all'articolo 311-septies.». 
  56.  La  rubrica  del  Capo  VII  del  Titolo  XVIII  del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita  dalla  seguente:
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative». 
  57. All'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ad  eccezione
delle sanzioni di cui  al  Capo  V  e  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 311, le  sanzioni  amministrative  sono  applicate  nei
confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione,  delle
imprese locali e delle particolari  mutue  assicuratrici  di  cui  al
Titolo  IV,   dell'ultima   societa'   controllante   italiana   come
determinata dall'articolo 210,  comma  2,  per  la  violazione  degli
obblighi di cui  al  Titolo  XV,  delle  societa'  di  partecipazione
assicurativa   e   di   partecipazione   finanziaria   mista,   degli
intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui
al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili
della violazione.»; 
      b) il comma 2 e' abrogato; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le  sanzioni  per
le violazioni commesse dai soggetti ai  quali  siano  state  affidate
funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle  imprese  di
assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle
imprese stesse.». 
  58. Dopo l'articolo 325 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   325-bis   (Nozione   di   fatturato).   - 1.   Ai    fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  previste
dal presente Codice, per fatturato si  intende  il  fatturato  totale
annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile,   approvato
dall'organo  competente,  cosi'  come  definito  dalle   disposizioni
attuative dettate dall'IVASS. 
    Art. 325-ter (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. I provvedimenti
di   applicazione   delle   sanzioni,   le   sentenze   dei   giudici
amministrativi che decidono i ricorsi e  i  decreti  che  decidono  i
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica  sono  pubblicati
per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.  L'IVASS,
tenuto conto della  violazione  e  degli  interessi  coinvolti,  puo'
stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 
    2. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione in  forma  anonima  del
provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: 
      a) abbia  ad  oggetto  dati  personali  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  la  cui  pubblicazione  appaia
sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
      b) possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei  mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una  indagine  penale  in
corso; 
      c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti,
purche' tale danno sia determinabile. 
    3.  Se  le  situazioni  descritte  al  comma  2  hanno  carattere
temporaneo, la pubblicazione  puo'  essere  rimandata  ed  effettuata
quando dette esigenze sono venute meno. 
    4.  L'IVASS,  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  puo'
escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio  nel  caso
in  cui  le  opzioni  stabilite  dai  commi  2  e  3  siano  ritenute
insufficienti ad assicurare: 
      a) che  la  stabilita'  dei  mercati  finanziari  sia  messa  a
rischio; 
      b) la  proporzionalita'  della  pubblicazione  delle  decisioni
rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste. 
    Art. 325-quater (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni  applicate
per le violazioni relative  alla  distribuzione  assicurativa).  - 1.
L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni  applicate  per  le  violazioni
relative  alla  distribuzione  assicurativa,  ivi   comprese   quelle
pubblicate  in  forma  anonima,   incluse   le   informazioni   sulle
impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse. 
    2. L'IVASS trasmette all'AEAP con  cadenza  annuale  informazioni
aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative  e  alle  altre
misure applicate in conformita' del presente Capo.». 
  59. Gli articoli 326 e 327  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono abrogati. 
  60. All'articolo 328 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' abrogato; 
      b) il comma 2 e' abrogato; 
      c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  L'IVASS,  con
regolamento, determina le modalita' e i termini  di  pagamento  delle
sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione  coattiva  delle
sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo
i termini e le modalita' previsti dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»; 
      d) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Sono versati alla
CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per  le  vittime
della strada  i  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative
pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli: 
        a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti
dalle sanzioni irrogate per violazioni  degli  articoli  10-quater  e
182; 
        b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti
dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183; 
        c) 310-bis; 
        d) 310-ter; 
        e) 310-quater. 
    4-bis.  Alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dal
presente Titolo non si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per  la  parte  relativa  alla
facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  61.  La  rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  XVIII  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita  dalla  seguente:
«Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi». 
  62. All'articolo 329 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Sanzioni
disciplinari applicabili ai periti assicurativi»; 
      b) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  periti
assicurativi che nell'esercizio della loro attivita' violino le norme
del presente codice o le relative norme di attuazione,  sono  puniti,
in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto  conto  dell'eventuale
recidiva, con una delle seguenti sanzioni: 
        a) richiamo; 
        b) censura; 
        c) radiazione.»; 
      c) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  richiamo,
consistente in una dichiarazione  scritta  di  biasimo  motivato,  e'
disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per
fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di
eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti
di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita'  in  forma
societaria, comporta altresi' la  cancellazione  della  societa'  nei
casi  di  particolare  gravita'   o   di   sistematica   reiterazione
dell'illecito.». 
  63. L'articolo 330 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 330 (Competenza ad adottare  i  provvedimenti  disciplinari
nei confronti dei periti assicurativi). - 1. Le sanzioni disciplinari
di  cui  all'articolo  329  sono  applicate  dalla  CONSAP  ai  sensi
dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche  iscritte  nel
ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.». 
  64. L'articolo 331 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni  disciplinari
nei confronti  dei  periti).  - 1.  Ai  fini  dell'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine
di centoventi giorni dall'accertamento  dell'infrazione,  ovvero  nel
termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero,  provvede
alla  contestazione  degli  addebiti  nei  confronti  dei  periti  di
assicurazione, eventuali responsabili della violazione. 
    2. I destinatari di  cui  al  comma  1  possono  presentare,  nel
termine  di   sessanta   giorni,   scritti   difensivi   avverso   la
contestazione degli  addebiti  e  chiedere  l'audizione  dinnanzi  al
Collegio  di  garanzia  di  cui  all'articolo  324-octies,  cui  puo'
partecipare con l'assistenza di un avvocato. 
    3. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive  di  cui  al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine,  il  Collegio
di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi  e  dispone  l'audizione,  alla  quale  le  parti   possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio  di  garanzia  puo'
proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere  alla  CONSAP
di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,  invece,
ritiene provata la violazione, trasmette per competenza  alla  CONSAP
la proposta motivata di determinazione della sanzione. 
    4. La CONSAP, ricevuta la  proposta  formulata  dal  Collegio  di
garanzia, decide la sanzione con provvedimento  motivato,  che  viene
successivamente comunicato alle parti del procedimento. 
    5. Le controversie relative ai ricorsi  avverso  i  provvedimenti
che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione  esclusiva
del  giudice  amministrativo.  La  CONSAP  provvede  alla  difesa  in
giudizio con propri legali. L'opposizione non  sospende  l'esecuzione
del provvedimento. 
    6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare  della
radiazione, le sentenze dei giudici  amministrativi  che  decidono  i
ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.». 
  65. Dopo l'articolo 331 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito  il  seguente:  «Art.  331-bis  (Disposizioni  di
attuazione).  - 1.  L'IVASS  emana  disposizioni  di  attuazione  del
presente Titolo.». 
  66. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209,  al  comma  1  le  parole:  «Gli  iscritti  al  registro   degli
intermediari di assicurazione  sono  tenuti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ciascun iscritto al registro di cui  all'articolo  109  e'
tenuto»; al medesimo comma dopo le parole: «di cui all'articolo  109,
comma 2, lettera d)» sono inserite le seguenti: «, euro  100  per  le
persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo  109,  comma
2, lettera f); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f)». 
  67. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2,  individua
altresi' il contributo a carico di coloro che intendono  svolgere  la
prova di idoneita' di cui all'articolo 110,  comma  2,  nella  misura
necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'.». 
                               Art. 2 
 
Modifiche al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  al
               decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  lettera  w-bis)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «w-bis)
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli  intermediari
assicurativi iscritti nella  sezione  d)  del  registro  unico  degli
intermediari  assicurativi  di  cui  all'articolo  109  del   decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea  iscritti
nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma  5,  del
decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa'  di
intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche  quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro  unico
degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109  del  decreto
legislativo n. 209 del 2005;»; 
    b)  alla  lettera  w-bis.3),  le  parole:  «regolamento  (UE)  n.
1286/2014;» sono sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)  n.
1286/2014. Tale definizione non include: 1) i  prodotti  assicurativi
non vita elencati all'allegato I della direttiva  2009/138/CE;  2)  i
contratti assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per  incapacita'
dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici
che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo
scopo precipuo di  offrire  all'investitore  un  reddito  durante  la
pensione e che consentono all'investitore di  godere  di  determinati
vantaggi;  4)  i  regimi  pensionistici  aziendali  o   professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di  applicazione
della direttiva  2003/41/CE  o  della  direttiva  2009/138/CE;  5)  i
singoli prodotti pensionistici  per  i  quali  il  diritto  nazionale
richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e  nei  quali
il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o
il prodotto pensionistico;». 
  2. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «gli   intermediari
assicurativi», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»; 
    b) al comma 3, lettera b), le parole:  «per  quanto  riguarda  la
tutela degli investitori o l'integrita'  e  l'ordinato  funzionamento
dei mercati» sono soppresse e, dopo le parole: «nel caso di  prodotti
distribuiti»,  sono  aggiunte  le   seguenti:   «dalle   imprese   di
assicurazione e»; 
    c) al comma 3, lettera c),  le  parole:  «,  nonche'  per  quanto
riguarda  i  rischi  inerenti  alla  stabilita'  delle   imprese   di
assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione  medesime»
sono soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole  «dei  poteri  loro  attribuiti  ai
sensi  del  presente  articolo»,  sono  aggiunte  le   seguenti:   «e
dell'articolo 4-septies»; 
  3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «, dall'articolo 10,»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «e dall'articolo 10,»; le parole  «dall'articolo  13,
paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19» sono  soppresse,  e  le
parole «o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies, possono,», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«puo',»; 
    b) dopo il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, in  caso  di  violazione  degli
articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e  19  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014, la Consob o  l'IVASS,  secondo  le  rispettive  competenze
definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto  conto,  in
quanto compatibili,  dei  criteri  stabiliti  dall'articolo  194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.»; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
  4. All'articolo 4-undecies  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e le imprese  di  assicurazione»  sono
soppresse; 
    b) al comma 4 le parole «Le imprese di assicurazione osservano le
disposizioni attuative adottate  dall'IVASS,  sentita  Consob.»  sono
soppresse. 
  5. All'articolo 4-terdecies,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  parole:  «,  ad  eccezione
dell'articolo 25-ter» sono soppresse. 
  6. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Prodotti   di
investimento assicurativo»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  La  distribuzione
dei  prodotti  d'investimento  assicurativi  e'  disciplinata   dalle
disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  In  relazione  ai
prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita  sui  soggetti  abilitati
alla distribuzione assicurativa  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-bis), i poteri di cui  all'articolo  6,  comma  2,  sentito
l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4,  5,  6,
7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo  7,
commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.»; 
    d) dopo  il  comma  2  sono  inseriti  i  seguenti:  «2-bis.  Con
riferimento ai prodotti di investimento assicurativo,  il  potere  di
cui all'articolo 6, comma 2,  e'  esercitato  dalla  CONSOB,  sentita
l'IVASS, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile
alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo  a  prescindere
dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia  complessiva  del
sistema di  vigilanza  sui  prodotti  di  investimento  assicurativi,
nonche' il rispetto della normativa europea direttamente applicabile.
2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di  esercizio
dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da
ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.»; 
    e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati. 
  7. All'articolo 30, comma 9, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole «e, limitatamente ai  soggetti  abilitati,  ai
prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di  assicurazione»,   sono
soppresse. 
  8. All'articolo  117-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, 58, le parole «e le  imprese  di  assicurazione»  sono
soppresse. 
  9. All'articolo 190 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi 1 e 2;» sono soppresse; 
    b)  al  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «alle  imprese   di
assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti abilitati
alla distribuzione assicurativa» e le  parole  «commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2». 
  10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  all'articolo  5,
comma 1-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole  «di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni,»
sono aggiunte le  seguenti:  «ovvero  il  procedimento  istituito  in
attuazione  dell'articolo  187-ter  del  Codice  delle  assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,». 
                               Art. 3 
 
Disposizioni transitorie  riguardanti  gli  adempimenti  connessi  al
Registro di cui all'art. 109  del  decreto  legislativo  7  settembre
                            2005, n. 209 
 
  1. Gli intermediari  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo,  sono  iscritti  nel  registro  di  cui
all'art. 109 del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
assicurano entro il 23  febbraio  2019  l'adeguamento  dei  requisiti
professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110,  111,  112  del
medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto
previsto dal presente decreto legislativo. 
  2. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo,   esercitano   l'attivita'   di   intermediario
assicurativo a titolo accessorio, secondo quanto  previsto  dall'art.
1, comma 1, lettera cc-septies), del decreto legislativo 7  settembre
2005, n.  209,  sono  iscritti,  previo  accertamento  dei  requisiti
necessari: 
    a) nella sezione del registro  di  cui  all'art.  109,  comma  2,
lettera e), del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  se
agiscono su incarico di altro intermediario iscritto alle sezioni del
registro del medesimo art. 109, comma 2, lettere a),  b)  o  d),  del
medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005; 
    b) nella sezione del registro  di  cui  all'art.  109,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  se
operano su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. 
  3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  nell'indicazione  dei   dati
identificativi della persona fisica o  giuridica  che  esercita  tale
attivita', riportati nel registro, e' data evidenza  della  qualifica
di intermediario assicurativo a  titolo  accessorio.  A  tal  fine  i
soggetti di cui, al comma 2, lettera a), del presente articolo,  gia'
iscritti nella sezione del registro di  cui  al  medesimo  art.  109,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,
comunicano  all'IVASS  che  operano  come   intermediari   a   titolo
accessorio entro il termine di sei mesi da tale data. 
  4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b),  sono  iscritti  nella
sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2,  lettera  f),  del
decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  entro  il  termine
massimo di trentasei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  5. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo, sono individuati, nell'ambito  della  dirigenza,
in  qualita'  di   responsabili   dell'attivita'   di   distribuzione
dell'intermediario  iscritto  nella  sezione  del  Registro  di   cui
all'art.  109,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, sono iscritti  nella  corrispondente  sezione
del registro di cui al medesimo art. 109, comma 2, lettera d),  entro
sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo. 
                               Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e'  abrogato
l'art. 13,  comma  38,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
restano attribuite  all'IVASS  le  funzioni  di  registrazione  degli
intermediari di cui all'art. 109, assegnate  all'Organismo  ai  sensi
degli articoli 109, 112, 113, 116,  116-bis,  116-ter,  116-quater  e
116-quinquies del medesimo decreto legislativo. 
  3. Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  su  proposta
dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo  possibile
sugli utenti, le modalita' di contribuzione da parte degli stessi, al
costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di
cui all'art. 187-ter del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209,  introdotto  dall'art.  1,  comma  34   del   presente   decreto
legislativo. 
  5. In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai  sensi
dell'art. 1 comma  34,  del  presente  decreto,  la  pianta  organica
dell'IVASS e' incrementata in misura di 45 unita' di ruolo, in deroga
all'art. 13, comma 32, ultimo periodo,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse  come
individuate ai sensi del medesimo art.  1,  comma  34,  del  presente
decreto. 
  6. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 141, comma 7, dopo le parole «Banca  d'Italia,»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «dell'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni,»; 
    b) all'art. 141-octies, comma 1, dopo la lettera b)  e'  aggiunta
la seguente: «b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni
(IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
riferimento  ai   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie disciplinati ai  sensi  dell'art.  187-ter  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi,  e
con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello
stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 
  7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri. 
                               Art. 5 
 
                       Profilatura dei clienti 
 
  1.  IVASS  e   CONSOB,   sentite   le   associazioni   maggiormente
rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,   delle   imprese
assicuratrici e dei consumatori, possono definire modalita'  standard
per  garantire  una  profilatura  del  cliente  piu'   sicura   anche
nell'ottica  di  prevedere,  nel  breve  periodo,  un   sistema   che
garantisca una univocita' della profilatura stessa, al  fine  di  una
sempre  maggiore  tutela  del  cliente,  identificando  un  grado  di
rischiosita'  tollerabile  per  il  cliente  medesimo,   direttamente
riferito alla scala di rischio dei prodotti cosi' come  prevista  dal
Regolamento (UE) n. 1286/2014 e relative norme di attuazione (KID). 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Calenda,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Alfano, Ministro degli affari  esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando